Parte I – Disposizioni generali

Titolo I


Disposizioni generali e finalità

Art. 1.
Finalita’ ed oggetto

1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformita’ ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunita’ europee, nel trattato dell’Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all’articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunita’ economica europea, nonche’ nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di’ acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.

Art. 2.
Diritti dei consumatori

1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne e’ promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalita’, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualita’ dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita’;
c-bis) all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealta’; (1)
d) all’educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equita’ nei rapporti contrattuali;
f) alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita’ e di efficienza.

(1) Lettera inserita dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Art. 3. (1)
Definizioni

1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attivita’ imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attivita’ imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell’art. 103, comma 1, lettera d), e nell’articolo 115, comma 2-bis il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonche’ l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell’art. 18, comma 1, lettera c), e nell’art. 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attivita’ commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d’antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione, purche’ il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

(1) Articolo così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Parte II – Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità


Titolo I

Educazione del consumatore

Art. 4.
Educazione del consumatore

1. L’educazione dei consumatori e degli utenti e’ orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonche’ la rappresentanza negli organismi esponenziali.
2. Le attivita’ destinate all’educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalita’ promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.

Titolo II

Informazioni ai consumatori

Capo I

Disposizioni Generali

Art. 5.
Obblighi generali

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali.
2. Sicurezza, composizione e qualita’ dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.
3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalita’ di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

Capo II

Indicazione dei prodotti

Art. 6.
Contenuto minimo delle informazioni

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualita’ o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Art. 7.
Modalita’ di indicazione

1. Le indicazioni di cui all’articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell’articolo 6 possono essere riportate, anziche’ sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

Art. 8.
Ambito di applicazione

1. Sono esclusi dall’applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.
2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.

Art. 9.
Indicazioni in lingua italiana

1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in piu’ lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilita’ e leggibilita’ non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

Art. 10.
Attuazione

1. Con decreto del Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione dell’articolo 6, al fine di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell’Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalita’ di presentazione per le quali non e’ obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 6. Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sara’ consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all’articolo 6.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.

Art. 11.
Divieti di commercializzazione

1. E’ vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.

Art. 12.
Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilita’ del produttore, ai contravventori al divieto di cui all’articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione e’ determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unita’ poste in vendita.
2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all’accertamento delle violazioni provvedono d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e’ presentato all’ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi e’ la residenza o la sede legale del professionista.

Capo III

Particolari modalita’ di informazione

Sezione I

Indicazione dei prezzi per unita’ di misura

Art. 13.
Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unita’ di prodotto o per una determinata quantita’ del prodotto, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta;
b) prezzo per unita’ di misura: il prezzo finale, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantita’ di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unita’ di quantita’ diversa, se essa e’ impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;
c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed e’ misurato alla presenza del consumatore;
d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non puo’ essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprieta’;
e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;
f) prodotto preconfezionato: l’unita’ di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettivita’, costituita da un prodotto e dall’imballaggio in cui e’ stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

Art. 14.
Campo di applicazione

1. Al fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l’indicazione del prezzo per unita’ di misura, fatto salvo quanto previsto all’articolo 16.
2. Il prezzo per unita’ di misura non deve essere indicato quando e’ identico al prezzo di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi e’ indicato soltanto il prezzo per unita’ di misura.
4. La pubblicita’ in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l’indicazione del prezzo per unita’ di misura quando e’ indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 16.
5. Il codice non si applica:
a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somninistrazione di alimenti e bevande;
b) ai prodotti offerti nelle vendite all’asta;
c) agli oggetti d’arte e d’antiquariato.

Art. 15.
Modalita’ di indicazione del prezzo per unita’ di misura

1. Il prezzo per unita’ di misura si riferisce ad una quantita’ dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalita’ di indicazione del prezzo per unita’ di misura si applica quanto stabilito dall’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unita’ di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
4. E’ ammessa l’indicazione del prezzo per unita’ di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unita’ di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantita’.
5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. E’ fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

Art. 16.
Esenzioni

1. Sono esenti dall’obbligo dell’indicazione del prezzo per unita’ di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:
a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformita’ alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall’obbligo di indicazione della quantita’ netta secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l’attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o piu’ elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l’alimento finito;
g) prodotti di fantasia;
h) gelati monodose;
i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.
2. Il Ministro delle attivita’ produttive, con proprio decreto, puo’ aggiornare l’elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonche’ indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.

Art. 17.
Sanzioni

1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unita’ di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal presente capo e’ soggetto alla sanzione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalita’ ivi previste.

Titolo III

Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali (1)

(1) Rubrica così modificata dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

 

Capo I (1)

Disposizioni generali

(1) Capo così modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

Art. 18.

Definizioni

 

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

a) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attivita’ commerciale, industriale, artigianale o professionale;

b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attivita’ commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;

c) “prodotto”: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

d) “pratiche commerciali tra professionisti e consumatori” (di seguito denominate: “pratiche commerciali”): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicita’ e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;

d-bis) “microimprese”: entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

e) “falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori”: l’impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacita’ del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

f) “codice di condotta”: un accordo o una normativa che non e’ imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o piu’ pratiche commerciali o ad uno o piu’ settori imprenditoriali specifici;

g) “responsabile del codice”: qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo;

h) “diligenza professionale”: il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attivita’ del professionista;

i) “invito all’acquisto”: una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto;

l) “indebito condizionamento”: lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacita’ del consumatore di prendere una decisione consapevole;

m) “decisione di natura commerciale”: la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione puo’ portare il consumatore a compiere un’azione o all’astenersi dal compierla;

n) “professione regolamentata”: attivita’ professionale, o insieme di attivita’ professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalita’ di esercizio, e’ subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali.

Art. 19.

Ambito di applicazione

 

1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto, nonche’ alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.

2. Il presente titolo non pregiudica:

a) l’applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validita’ od efficacia del contratto;

b) l’applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti;

c) l’applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale;

d) l’applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di correttezza professionale.

3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici.

4. Il presente titolo non e’ applicabile in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.

Capo II (1)

Pratiche commerciali scorrette

(1) Capo così modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

Art. 20.

Divieto delle pratiche commerciali scorrette

1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.

2. Una pratica commerciale e’ scorretta se e’ contraria alla diligenza professionale, ed e’ falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e’ diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi piu’ ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermita’ mentale o fisica, della loro eta’ o ingenuita’, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell’ottica del membro medio di tale gruppo. E’ fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.

4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:

a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.

5. Gli articoli 23 e 26 riportano l’elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette.

Sezione I

Pratiche commerciali ingannevoli

Art. 21.

Azioni ingannevoli

1. E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e’ idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o piu’ dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e’ idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

a) l’esistenza o la natura del prodotto;

b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilita’, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneita’ allo scopo, gli usi, la quantita’, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;

c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all’approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;

d) il prezzo o il modo in cui questo e’ calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;

e) la necessita’ di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;

f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l’identita’, il patrimonio, le capacita’, lo status, il riconoscimento, l’affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprieta’ industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;

g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell’articolo 130 del presente Codice.

2. E’ altresi’ considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o e’ idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:

a) una qualsivoglia attivita’ di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicita’ comparativa illecita;

b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si e’ impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che e’ vincolato dal codice.

3. E’ considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

4. E’ considerata, altresi’, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, puo’, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.

Art. 22.

Omissioni ingannevoli

 

1. E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonche’ dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o e’ idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

2. Una pratica commerciale e’ altresi’ considerata un’omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l’intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino gia’ evidente dal contesto nonche’ quando, nell’uno o nell’altro caso, cio’ induce o e’ idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un’omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.

4. Nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino gia’ evidenti dal contesto:

a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;

b) l’indirizzo geografico e l’identita’ del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo geografico e l’identita’ del professionista per conto del quale egli agisce;

c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’impossibilita’ di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita’ di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

d) le modalita’ di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;

e) l’esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.

5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicita’ o la commercializzazione del prodotto.

Art. 23.

Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli

 

1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:

a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta;

b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualita’ o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;

c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l’approvazione di un organismo pubblico o di altra natura;

d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell’autorizzazione, dell’accettazione o dell’approvazione ricevuta;

e) invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi che il professionista puo’ avere per ritenere che non sara’ in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantita’ ragionevoli in rapporto al prodotto, all’entita’ della pubblicita’ fatta del prodotto e al prezzo offerti;

f) invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:

1) rifiutare di mostrare l’articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure 2) rifiutare di accettare ordini per l’articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure 3) fare la dimostrazione dell’articolo con un campione difettoso, con l’intenzione di promuovere un altro prodotto.

g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sara’ disponibile solo per un periodo molto limitato o che sara’ disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilita’ o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole;

h) impegnarsi a fornire l’assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell’operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista e’ stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un’altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l’operazione;

i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l’impressione che la vendita del prodotto e’ lecita;

l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell’offerta fatta dal professionista;

m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che cio’ emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore;

n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto;

o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto e’ fabbricato dallo stesso produttore;

p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilita’ di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti;

q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista e’ in procinto di cessare l’attivita’ o traslocare;

r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte;

s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacita’ di curare malattie, disfunzioni o malformazioni;

t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilita’ di ottenere il prodotto allo scopo d’indurre il consumatore all’acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;

u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole;

v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto;

z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver gia’ ordinato il prodotto;

aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della sua attivita’ commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore;

bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui e’ venduto il prodotto.

Sezione II

Pratiche commerciali aggressive

Art. 24.

Pratiche commerciali aggressive

 

1. E’ considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o e’ idonea a limitare considerevolmente la liberta’ di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o e’ idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Art. 25.

Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento

 

1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;

b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;

c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravita’ tale da alterare la capacita’ di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;

d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;

e) qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata.

Art. 26.

Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive


In vigore dal 13 giugno 2014

1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali:

a) creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto;

b) effettuare visite presso l’abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorche’ nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale;

c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorche’ nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale, fatti salvi l’articolo 58 e l’articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtu’ di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall’esercizio dei suoi diritti contrattuali;

e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un’esortazione diretta ai bambini affinche’ acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;

f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall’articolo 66-sexies, comma 2;

g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista;

h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia gia’ vinto, vincera’ o potra’ vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio ne’ vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente e’ subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.

Capo III (1)

Applicazione

(1) Capo così modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

Art. 27.

Tutela amministrativa e giurisdizionale

In vigore dal 26 marzo 2014

1. L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata “Autorita'”, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale autorita’ competente per l’applicazione del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorita’ nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.

1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei
professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva,all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in
base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell’Autorità di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi
di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della
reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze.

2. L’Autorita’, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l’Autorita’ si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l’Autorita’ puo’ avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta sui redditi.

L’intervento dell’Autorita’ e’ indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui e’ stabilito il professionista o in un altro Stato membro.

3. L’Autorita’ puo’ disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura dell’istruttoria al professionista e, se il committente non e’ conosciuto, puo’ richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo.

L’Autorita’ puo’, altresi’, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell’accertamento dell’infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall’Autorita’ ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.

5. L’Autorita’ puo’ disporre che il professionista fornisca prove sull’esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova e’ omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, al professionista l’onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere l’impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai sensi dell’articolo 20, comma 3.

6. Quando la pratica commerciale e’ stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l’Autorita’, prima di provvedere, richiede il parere dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravita’ della pratica commerciale, l’Autorita’ puo’ ottenere dal professionista responsabile l’assunzione dell’impegno di porre fine all’infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimita’. L’Autorita’ puo’ disporre la pubblicazione della dichiarazione dell’impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l’Autorita’, valutata l’idoneita’ di tali impegni, puo’ renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all’accertamento dell’infrazione.

8. L’Autorita’, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia gia’ iniziata. Con il medesimo provvedimento puo’ essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un’apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.

9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorita’ dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravita’ e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non puo’ essere inferiore a 50.000,00 euro.

10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di prodotti, l’Autorita’, nell’adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento.

11. L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorita’ puo’ disporre la sospensione dell’attivita’ d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall’Autorita’ sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorita’.

14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, e’ esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

15. E’ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell’articolo 2598 del codice civile, nonche’, per quanto concerne la pubblicita’ comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d’impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonche’ delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.”

Art. 27-bis (1)

Codici di condotta

1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o piu’ pratiche commerciali o ad uno o piu’ settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l’indicazione del soggetto responsabile o dell’organismo incaricato del controllo della loro applicazione.

2. Il codice di condotta e’ redatto in lingua italiana e inglese ed e’ reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica.

3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignita’ umana.

4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l’indicazione degli aderenti.

5. Dell’esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell’adesione il professionista deve preventivamente informare i consumatori.

(1) Articolo inserito dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

Art. 27-ter (1)

Autodisciplina

1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all’articolo 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o l’organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta.

2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l’esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire l’Autorita’, ai sensi dell’articolo 27, o il giudice competente.

3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall’adire l’Autorita’ fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all’Autorita’, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell’organismo di autodisciplina. L’Autorita’, valutate tutte le circostanze, puo’ disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.

(1) Articolo inserito dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

Art. 27-quater (1)

Oneri di informazione

1. L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato e le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali di cui all’articolo 27-bis, comunicano periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le decisioni adottate ai sensi del presente titolo.

2. Il Ministero dello sviluppo economico provvedera’ affinche’ sul proprio sito siano disponibili:

a) le informazioni generali sulle procedure relative ai meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonche’ sui codici di condotta adottati ai sensi dell’articolo 27-bis;

b) gli estremi delle autorita’, organizzazioni o associazioni presso le quali si possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;

c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie, comprese quelle adottate dagli organi di composizione extragiudiziale.

(1) Articolo inserito dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

Titolo IV (1)

(1) Titolazione così modificata dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

Capo I (1)

(1) Titolazione così modificata dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

Particolari modalita’ della comunicazione pubblicitaria

Sezione I

Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di tele vendite

Art. 28.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente sezione (1) si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in materia di pubblicita’ radiotelevisiva e televendite, adottato dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici. Le medesime disposizioni si applicano altresi’ agli spot di televendita.

(1) Parola così modificata dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

Art. 29.
Prescrizioni

1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulita’ o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilita’ dei consumatori per indecenza, volgarita’ o ripugnanza.

Art. 30.
Divieti

1. E’ vietata la televendita che offenda la dignita’ umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalita’, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell’ambiente. E’ vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguita’ o esagerazioni, in particolare per cio’ che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalita’ della fornitura, gli eventuali premi, l’identita’ delle persone rappresentate.

Art. 31.
Tutela dei minori

1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi.
La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l’inesperienza o la credulita’;
b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.

Art. 32.
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza, cosi’ come disciplinati alla parte III, titolo III, capo II, sezione II, dall’articolo 50 all’articolo 61, del codice, nonche’ le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicita’, alle televendite sono applicabili altresi’ le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Parte III – Il rapporto di consumo


Titolo I

Dei contratti del consumatore in generale

Art. 33.
Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore

1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
a) escludere o limitare la responsabilita’ del professionista in caso di morte o danno (1) alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) escludere o limitare l’opportunita’ da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;
d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista e’ subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volonta’;
e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se e’ quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facolta’ di recedere dal contratto, nonche’ consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
l) prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilita’ di conoscere prima della conclusione del contratto;
m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale e’ eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
p) riservare al professionista il potere di accertare la conformita’ del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
q) limitare la responsabilita’ del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalita’;
r) limitare o escludere l’opponibilita’ dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore;
s) consentire al professionista di sostituire a se’ un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo;
t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolta’ di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorita’ giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla liberta’ contrattuale nei rapporti con i terzi;
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie localita’ diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
v) prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volonta’ del professionista a fronte di un’obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E’ fatto salvo il disposto dell’articolo 1355 del codice civile.
3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista puo’, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:
a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista puo’ modificare, senza preavviso, sempreche’ vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l’importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo e’ collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonche’ la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.
6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalita’ di variazione siano espressamente descritte.

(1) Parola così sostituita dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Art. 34.
Accertamento della vessatorieta’ delle clausole

1. La vessatorieta’ di una clausola e’ valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, ne’ all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purche’ tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’Unione europea.
4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

Art. 35.
Forma e interpretazione

1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione piu’ favorevole al consumatore.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all’articolo 37.

Art. 36.
Nullita’ di protezione

1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
a) escludere o limitare la responsabilita’ del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilita’ di conoscere prima della conclusione del contratto.
3. La nullita’ opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice.
4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullita’ delle clausole dichiarate abusive.
5. E’ nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilita’ al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti un collegamento piu’ stretto con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

Art. 37.
Azione inibitoria

1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all’articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l’associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l’utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia accertata l’abusivita’ ai sensi del presente capo.
2. L’inibitoria puo’ essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. Il giudice puo’ ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o piu’ giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 140.

Art. 37-bis.
Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie

1.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d’ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall’Autorità ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta’ della clausola è diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità, sul sito dell’operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell’operatore. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. L’imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l’Autorità in merito alla vessatorieta’ delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. L’Autorità si pronuncia sull’interpello entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono essere successivamente valutate dall’Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.
4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell’Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. E’ fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.
5. L’Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l’accesso agli atti, nei rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento l’Autorità disciplina le modalità di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso l’apposita sezione del sito internet di cui al comma 2 nonché’ la procedura di interpello. Nell’esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l’Autorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonché’ le camere di commercio interessate o le loro unioni.
6. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Art. 38.
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente (1) codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del codice civile.

(1) Parola inserita dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Titolo II

Esercizio dell’attività commerciale

Capo I

Disposizioni generali

Art. 39.
Regole nelle attivita’ commerciali

1. Le attivita’ commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealta’, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori.

Capo II

Promozione delle vendite

Sezione I

Credito al consumo

Art. 40.
Credito al consumo

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico.

Art. 41.
Tasso annuo effettivo globale e pubblicita’

1. Ai fini di cui all’articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.

Art. 42.
Inadempimento del fornitore

1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilita’ si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

Art. 43.
Rinvio al testo unico bancario

Per la restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonche’ agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l’applicazione delle relative sanzioni.

Titolo III

Modalità contrattuali

Art. 44.
Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio

1. Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina del settore del commercio si fa rinvio al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Capo I

Dei diritti dei consumatori nei contratti

Sezione I

In vigore dal 13 giugno 2014

Art. 45.
Definizioni

1. Ai fini delle Sezioni da I a IV del presente capo, si intende per:
a) “consumatore”: la persona fisica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
b) “professionista”: il soggetto, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c);
c) “bene”: qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di
vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l’acqua, il gas e l’elettricità, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
d) “beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore”: qualsiasi bene non
prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore;
e) “contratto di vendita”: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;
f) “contratto di servizi”: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita
in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo;
g) “contratto a distanza”: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
h) “contratto negoziato fuori dei locali commerciali”: qualsiasi contratto tra il
professionista e il consumatore:
1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del
consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;
2) per cui è stata fatta un’offerta da parte del consumatore, nelle stesse
circostanze di cui al numero 1;
3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di
comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato
avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del
professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del
consumatore; oppure;
4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e
avente lo scopo o l’effetto di promuovere e vendere beni o servizi al
consumatore;
i) “locali commerciali”:
1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il
professionista esercita la sua attività su base permanente; oppure;
2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista
esercita la propria attività a carattere abituale;
l) “supporto durevole”: ogni strumento che permetta al consumatore o al
professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo
adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione
identica delle informazioni memorizzate;
m) “contenuto digitale”: i dati prodotti e forniti in formato digitale;
n) “servizio finanziario”: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia,
assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;
o) “asta pubblica”: metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal
professionista ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di
partecipare all’asta di persona, mediante una trasparente procedura
competitiva di offerte gestita da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario è
vincolato all’acquisto dei beni o servizi;
p) “garanzia”: qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il
“garante”), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di
legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato,
sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non
corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla
conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità
disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;
q) “contratto accessorio”: un contratto mediante il quale il consumatore
acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei
locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da
un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista.

Art. 46.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo si applicano, a
qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore, inclusi i
contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da
parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti
su base contrattuale.
2. In caso di conflitto tra le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente
Capo e una disposizione di un atto dell’Unione europea che disciplina settori
specifici, quest’ultima e le relative norme nazionali di recepimento prevalgono
e si applicano a tali settori specifici.
3. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non impediscono ai
professionisti di offrire ai consumatori condizioni contrattuali più favorevoli
rispetto alla tutela prevista da tali disposizioni.

Art. 47.
Esclusioni

1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai
contratti:
a) per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, l’assistenza all’infanzia e il
sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in
stato di bisogno, ivi compresa l’assistenza a lungo termine;
b) di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a
pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi
compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e
dispositivi medici, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza
sanitaria;
c) di attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi
di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse;
d) di servizi finanziari;
e) aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il
trasferimento di diritti su beni immobili;
f) per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici
esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale;
g) che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina concernente i
viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, di cui agli articoli da 32 a 51
del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
h) che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina concernente la
tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di
multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine
e dei contratti di rivendita e di scambio, di cui agli articoli da 69 a 81-bis del
presente Codice;
i) stipulati con l’intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge
all’indipendenza e all’imparzialità, il quale deve garantire, fornendo
un’informazione giuridica completa, che il consumatore concluda il contratto
soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della
sua rilevanza giuridica;
l) di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente
nella famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e
regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore;

m) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l’articolo 51, comma 2, e gli
articoli 62 e 65;
n) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
o) conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a
pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l’utilizzo di un solo collegamento
tramite telefono, Internet o fax, stabilito dal consumatore.
2. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai
contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base ai quali il corrispettivo
che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 euro. Tuttavia, si
applicano le disposizioni del presente Capo nel caso di più contratti stipulati
contestualmente tra le medesime parti, qualora l’entità del corrispettivo
globale che il consumatore deve pagare, indipendentemente dall’importo dei
singoli contratti, superi l’importo di 50 euro.

Sezione I

INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI PER I CONSUMATORI NEI
CONTRATTI DIVERSI DAI CONTRATTI A DISTANZA O NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI

Art. 48.
Obblighi d’informazione nei contratti diversi dai contratti a
distanza o negoziati fuori dei locali commerciali

1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un
contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una
corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti
informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano già
apparenti dal contesto:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al
supporto e ai beni o servizi;
b) l’identità del professionista, l’indirizzo geografico in cui è stabilito e il
numero di telefono e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo
geografico e l’identità del professionista per conto del quale egli agisce;
c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura
dei beni o dei servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il
prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le
spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese
non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali
spese potranno essere addebitate al consumatore;
d) se applicabili, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data
entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il
servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista;
e) oltre a un richiamo dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i
beni, l’esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie
commerciali, se applicabili;
f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo
indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di
risoluzione del contratto;
g) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure
applicabili di protezione tecnica;
h) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l’hardware e il
software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può
ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili.
2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano
anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono
messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di
teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
3. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, non si
applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane e che sono eseguiti
immediatamente al momento della loro conclusione.
4. È fatta salva la possibilità di prevedere o mantenere obblighi aggiuntivi di
informazione precontrattuale per i contratti ai quali si applica il presente articolo.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del presente
Codice.

Sezione II

INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI PER IL CONSUMATORE E DIRITTO
DI RECESSO NEI CONTRATTI A DISTANZA E NEI CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI

Art. 49.
Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti
negoziati fuori dei locali commerciali


1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il
professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al
supporto e ai beni o servizi;
b) l’identità del professionista;
c) l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di
telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al
consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare
efficacemente con lui e, se applicabili, l’indirizzo geografico e l’identità del
professionista per conto del quale agisce;
d) se diverso dall’indirizzo fornito in conformità della lettera c), l’indirizzo
geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare
eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale
agisce;
e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la
natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il
prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le
spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure,
qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo,
l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel
caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un
abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione;
quando tali contratti prevedono l’addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo
totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere
ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di
calcolo del prezzo;
f) il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione
del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di
base;
g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il
professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del
caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le
procedure per esercitare tale diritto conformemente all’articolo 54, comma 1,
nonché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B;
i) se applicabile, l’informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo
della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza
qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a
mezzo posta;
l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una
richiesta ai sensi dell’articolo 50, comma 3, o dell’articolo 51, comma 8, egli è
responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi
dell’articolo 57, comma 3;
m) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 59,
l’informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se
del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;
n) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;
o) se applicabili, l’esistenza e le condizioni dell’assistenza postvendita al
consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;
p) l’esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all’articolo 18,
comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta
copia, se del caso;
q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo
indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere
dal contratto;
r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del
contratto;
s) se applicabili, l’esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie
finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del
professionista;
t) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure
applicabili di protezione tecnica;
u) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l’hardware e il
software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può
ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;
v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di
reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi
accesso.
2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano
anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono
messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di
teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
3. Nel caso di un’asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c)
e d), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d’aste.
4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono essere fornite
mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all’allegato I, parte A. Il
professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 1,
lettere h), i) e l), se ha presentato dette istruzioni al consumatore,
debitamente compilate.
5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a
distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono
essere modificate se non con accordo espresso delle parti.
6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese
aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera e), o sui costi della
restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non deve
sostenere tali spese o costi aggiuntivi.
7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione
individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore
lo richieda, in lingua italiana.
8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli
obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e
successive modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi
previsti in conformità a tali disposizioni.

9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto tra una
disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive
modificazioni, sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una
disposizione della presente sezione, prevale quest’ultima.

10. L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione
di cui alla presente sezione incombe sul professionista.

Art. 50.
Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali
commerciali

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il
professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all’articolo 49,
comma 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d’accordo, su un altro
mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un
linguaggio semplice e comprensibile.
2. Il professionista fornisce al consumatore una copia del contratto firmato o la
conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d’accordo,
su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo
consenso espresso e dell’accettazione del consumatore in conformità
all’articolo 59, comma 1, lettera o).
3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di
acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume
limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il
periodo di recesso previsto all’articolo 52, comma 2, il professionista esige che
il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole.
4. Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il consumatore ha
chiesto espressamente i servizi del professionista ai fini dell’effettuazione di
lavori di riparazione o manutenzione e in virtù dei quali il professionista e il
consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e
l’importo a carico del consumatore non supera i 200 euro:
a) il professionista fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato dal
contratto, le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, lettere b) e c), e le
informazioni concernenti il prezzo o le modalità di calcolo del prezzo,
accompagnate da una stima del prezzo totale, su supporto cartaceo o, se il
consumatore è d’accordo, su un altro mezzo durevole. Il professionista fornisce
le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, lettere a), h) ed m), ma può
scegliere di non fornirle su formato cartaceo o su un altro mezzo durevole se il
consumatore ha espressamente acconsentito;

b) la conferma del contratto fornita conformemente al comma 2 del presente
articolo contiene tutte le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1.

Art. 51.
Requisiti formali per i contratti a distanza

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a
disposizione del consumatore le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, in
modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un
linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni
sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.

2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici
impone al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista gli comunica in
modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, lettere
a), e), q) ed r), direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine. Il
professionista garantisce che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore
riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare. Se l’inoltro
dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o
la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole
“ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente
inequivocabile indicante che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare il
professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il
consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine.

3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più
tardi all’inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative
alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.

4. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza
che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il
professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione
del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le
caratteristiche principali dei beni o servizi, l’identità del professionista, il prezzo
totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a
tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, conformemente
all’articolo 49, comma 1, lettere a), b), e), h) e q). Le altre informazioni di cui
all’articolo 49, comma 1, sono fornite dal professionista in un modo
appropriato conformemente al comma 1 del presente articolo.

5. Fatto salvo il comma 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di
concludere un contratto a distanza, all’inizio della conversazione con il
consumatore egli deve rivelare la sua identità e, ove applicabile, l’identità della
persona per conto della quale effettua la telefonata, nonché lo scopo
commerciale della chiamata e l’informativa di cui all’articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il
professionista deve confermare l’offerta al consumatore, il quale è vincolato
solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi
il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi
dell’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore
acconsente, anche su un supporto durevole.

7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso
su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del
contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure
prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:
a) tutte le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, a meno che il
professionista non abbia già fornito l’informazione al consumatore su un mezzo
durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e
b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell’accettazione del
consumatore conformemente all’articolo 59, lettera o).

8. Se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero la fornitura di
acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume
limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il
periodo di recesso previsto all’articolo 52, comma 2, il professionista esige che
il consumatore ne faccia richiesta esplicita.

9. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla
conclusione di contratti elettronici e all’inoltro di ordini per via elettronica
conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni.

Art. 52.
Diritto di recesso

1. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 59, il consumatore dispone di un
periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o
negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e
senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 56, comma 2, e
all’articolo 57.

2. Fatto salvo l’articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma 1 termina
dopo quattordici giorni a partire:

a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;

b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo,
diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico
dei beni o:

1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e
consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso
dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico
dell’ultimo bene;

2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno
in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo lotto o pezzo;

3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un
determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo,
diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico
del primo bene;

c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non
sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di
teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale,
dal giorno della conclusione del contratto.

3. Le parti del contratto possono adempiere ai loro obblighi contrattuali
durante il periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di contratti negoziati fuori dei
locali commerciali, il professionista non può accettare, a titolo di corrispettivo,
effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla
conclusione del contratto per i contratti di servizi o dall’acquisizione del
possesso fisico dei beni per i contratti di vendita e non può presentarli allo
sconto prima di tale termine.

Art. 53.
Non adempimento dell’obbligo d’informazione sul diritto di recesso

1. Se in violazione dell’articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non
fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di
recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come
determinato a norma dell’articolo 52, comma 2.

2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma
1 entro dodici mesi dalla data di cui all’articolo 52, comma 2, il periodo di
recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le
informazioni.

Art. 54.
Esercizio del diritto di recesso

1. Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il
professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto.
A tal fine il consumatore può:

a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B; oppure

b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di
recedere dal contratto.

2. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di
recesso di cui all’articolo 52, comma 2, e all’articolo 53 se la comunicazione
relativa all’esercizio del diritto di recesso è inviata dal consumatore prima della
scadenza del periodo di recesso.

3. Il professionista, oltre alle possibilità di cui al comma 1, può offrire al
consumatore l’opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di
recesso tipo riportato all’allegato I, parte B, o una qualsiasi altra dichiarazione
esplicita sul sito web del professionista. In tali casi il professionista comunica
senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento, su un supporto
durevole, del recesso esercitato.

4. L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di recesso conformemente
al presente articolo incombe sul consumatore.

Art. 55.
Effetti del recesso

1. L’esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:

a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali;
oppure

b) di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali
nei casi in cui un’offerta sia stata fatta dal consumatore.

Art. 56.
Obblighi del professionista nel caso di recesso

1. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore,
eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e
comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione
del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 54. Il
professionista esegue il rimborso di cui al primo periodo utilizzando lo stesso
mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo
che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione
che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso.
Nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti
cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all’incasso, deve
procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda
limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in
conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso.

2. Fatto salvo il comma 1, il professionista non è tenuto a rimborsare i costi
supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di
consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista.

3. Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con
riguardo ai contratti di vendita, il professionista può trattenere il rimborso
finché non abbia ricevuto i beni oppure finché il consumatore non abbia
dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per
prima.

Art. 57.
Obblighi del consumatore nel caso di recesso

1. A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il
consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo
autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in ogni
caso entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la
sua decisione di recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 54. Il termine è
rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo
di quattordici giorni. Il consumatore sostiene solo il costo diretto della
restituzione dei beni, purché il professionista non abbia concordato di
sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico
del consumatore. Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in
cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della
conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i
beni, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo
posta.
2. Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei
beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per
stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il
consumatore non è in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei
beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto
di recesso a norma dell’articolo 49, comma 1, lettera h).

3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato
una richiesta in conformità dell’articolo 50, comma 3, o dell’articolo 51, comma
8, il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto è
stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il
professionista dell’esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni
previste dal contratto. L’importo proporzionale che il consumatore deve pagare
al professionista è calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel
contratto. Se detto prezzo totale è eccessivo, l’importo proporzionale è
calcolato sulla base del valore di mercato di quanto è stato fornito.

4. Il consumatore non sostiene alcun costo per:

a) la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non
sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di
teleriscaldamento, in tutto o in parte, durante il periodo di recesso quando:

1) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformità all’articolo
49, comma 1, lettere h) ed l); oppure

2) il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse
durante il periodo di recesso in conformità all’articolo 50, comma 3, e
dell’articolo 51, comma 8; oppure

b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non è fornito su
un supporto materiale quando:

1) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l’inizio
della prestazione prima della fine del periodo di quattordici giorni di cui
all’articolo 52;

2) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso quando ha
espresso il suo consenso; oppure

3) il professionista ha omesso di fornire la conferma conformemente all’articolo
50, comma 2, o all’articolo 51, comma 7.

5. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 56, comma 2, e nel presente
articolo, l’esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità per
il consumatore.

Art. 58.
Effetti dell’esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e
successive modificazioni, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il
consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o
concluso fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 52 a 57,
eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il
consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 56, comma 2, e
dall’articolo 57.

Art. 59.
Eccezioni al diritto di recesso

1. Il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a 58 per i contratti a distanza e i
contratti negoziati fuori dei locali commerciali è escluso relativamente a:
a) i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l’esecuzione
è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con l’accettazione della
perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da
parte del professionista;

b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato
finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono
verificarsi durante il periodo di recesso;

c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;

d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;

e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi
igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la
consegna;

f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura,
inscindibilmente mescolati con altri beni;

g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al
momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa
avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni
sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;

h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da
parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori urgenti di riparazione
o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi
oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi
di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto
di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;

i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici
sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;

l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di
abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;

m) i contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica;

n) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di
noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del
tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione
specifici;

o) la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se
l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con la sua
accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso

Sezione III

ALTRI DIRITTI DEL CONSUMATORE

Art. 60.
Ambito di applicazione

1. Gli articoli 61 e 63 si applicano ai contratti di vendita. Detti articoli non si
applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non
sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di
teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.

2. Gli articoli 62, 64 e 65 si applicano ai contratti di vendita, ai contratti di
servizio e ai contratti di fornitura di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o
contenuto digitale.

Art. 61.
Consegna

1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista
è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al
più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.

2. L’obbligazione di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della
disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore.

3. Se il professionista non adempie all’obbligo di consegna dei beni entro il
termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo
invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato
alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i
beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il
contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

4. Il consumatore non è gravato dall’onere di concedere al professionista il
termine supplementare di cui al comma 3 se:

a) il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero;

b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve
considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno
accompagnato la conclusione del contratto, ovvero;

c) se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del
contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale.

5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il
termine pattuito con il professionista ovvero entro il termine di cui al comma 1,
il consumatore è legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il
diritto al risarcimento dei danni.

6. Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a norma dei commi
3 e 5, il professionista è tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le
somme versate in esecuzione del contratto.

7. È fatta salva la possibilità per il consumatore di far valere i diritti di cui al
Capo XIV del Titolo II del Libro IV del codice civile.

Art. 62.
Tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di
determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti, ovvero
nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal
professionista.

2. L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i
pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito
ovvero in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del
professionista o di un terzo. L’istituto di emissione della carta di pagamento ha
diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.

Art. 63.
Passaggio del rischio

1. Nei contratti che pongono a carico del professionista l’obbligo di provvedere
alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni,
per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto
nel momento in cui quest’ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal
vettore, entra materialmente in possesso dei beni.

2. Tuttavia, il rischio si trasferisce al consumatore già nel momento della
consegna del bene al vettore qualora quest’ultimo sia stato scelto dal
consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista, fatti salvi i
diritti del consumatore nei confronti del vettore.

Art. 64.
Comunicazione telefonica

1. Qualora il professionista utilizza una linea telefonica allo scopo di essere
contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il
consumatore non è tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il
professionista, fermo restando il diritto dei fornitori dei servizi di
comunicazione elettronica di applicare una tariffa per dette telefonate.

Art. 65.
Pagamenti supplementari

1. Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta, il
professionista chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi
pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per l’obbligo
contrattuale principale del professionista. Se il professionista non ottiene il
consenso espresso del consumatore ma l’ha dedotto utilizzando opzioni
prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento
supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.

Sezione IV

Disposizioni generali

Art. 66.
Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a
IV del presente Capo da parte degli operatori, trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144 del presente
Codice.

2. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d’ufficio o su istanza di
ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni
delle norme di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo, ne inibisce la
continuazione e ne elimina gli effetti.

3. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l’articolo
27, commi da 2 a 15, del presente Codice.

4. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le funzioni di
autorità competente ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n.
2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nelle
materie di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo.

5. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario. È altresì fatta
salva la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle
controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie di cui alle Sezioni
da I a IV del presente Capo, presso gli organi costituiti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’articolo 2, comma
4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Art. 66-bis

Foro competente

1. Per le controversie civili inerenti all’applicazione delle Sezioni da I a IV del
presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di
residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Art. 66-ter.

Carattere imperativo

1. Se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato membro dell’Unione
europea, i consumatori residenti in Italia non possono rinunciare ai diritti
conferiti loro dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo.

2. Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o
indirettamente, i diritti derivanti dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del
presente Capo, non vincolano il consumatore.

Art. 66-quater.

Informazione e ricorso extragiudiziale

1. Le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti negoziati fuori dai locali
commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi i moduli, i formulari, le note
d’ordine, la pubblicità o le comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un
riferimento al presente Capo.

2. L’operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di
cui all’articolo 27-bis.

3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall’esatta applicazione dei
contratti disciplinati dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente capo
è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28. È fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di
negoziazione volontaria e paritetica previste dall’articolo 2, comma 2, dello
stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Art. 66-quinquies.

Fornitura non richiesta

1. Il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione
corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità,
teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi,
vietate dall’articolo 20, comma 5, e dall’articolo 26, comma 1, lettera f), del
presente Codice. In tali casi, l’assenza di una risposta da parte del
consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso.

2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della
conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una
fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o
superiori.

Art. 67

Tutela in base ad altre disposizioni

1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non escludono né
limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme
dell’ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformità a
norme comunitarie.

2. Per quanto non previsto dalle Sezioni da I a IV del presente Capo, si
applicano le disposizioni del codice civile in tema di validità, formazione o
efficacia dei contratti.

3. Ai contratti di cui alla sezione III del presente Capo si applicano altresì le
disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, e successive modificazioni, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n 59.”.

Art. 68.
Rinvio

1. Alle offerte di servizi della societa’ dell’informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa’ dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

Titolo IV

Disposizioni relative a singoli contratti

Capo I

Contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili

Art. 69.
Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) contratto: uno o piu’ contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento di uno o piu’ beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell’anno non inferiore ad una settimana;
b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto;
c) venditore: la persona fisica o giuridica che, nell’ambito della sua attivita’ professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore e’ equiparato ai fini dell’applicazione del codice colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto;
d) bene immobile: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione o per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.

Art. 70.
Documento informativo

1. Il venditore e’ tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono indicati con precisione i seguenti elementi:
a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui e’ situato l’immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;
b) l’identita’ ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualita’ giuridica, l’identita’ ed il domicilio del proprietario;
c) se l’immobile e’ determinato:
1) la descrizione dell’immobile e la sua ubicazione;
2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo edilizio e delle leggi regionali che regolano l’uso dell’immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all’estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformita’ alle prescrizioni vigenti in materia;
d) se l’immobile non e’ ancora determinato:
1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l’uso dell’immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all’estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformita’ alle prescrizioni vigenti in materia, nonche’ lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell’immobile e la data entro la quale e’ prevedibile il completamento degli stessi;
2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricita’, acqua e telefono;
3) in caso di mancato completamento dell’immobile, le garanzie relative al rimborso dei pagamenti gia’ effettuati e le modalita’ di applicazione di queste garanzie;
e) i servizi comuni ai quali l’acquirente ha o avra’ accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;
f) le strutture comuni alle quali l’acquirente ha o avra’ accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione;
g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell’immobile, nonche’ in materia di amministrazione e gestione dello stesso;
h) il prezzo globale, comprensivo di IVA, che l’acquirente versera’ quale corrispettivo; la stima dell’importo delle spese, a carico dell’acquirente, per l’utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo dell’importo degli oneri connessi all’occupazione dell’immobile da parte dell’acquirente, delle tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione, nonche’ le eventuali spese di trascrizione del contratto;
i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l’indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalita’ della comunicazione e l’importo complessivo delle spese, specificando quelle che l’acquirente in caso di recesso e’ tenuto a rimborsare;
informazioni circa le modalita’ per risolvere il contratto di concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso;
l) le modalita’ per ottenere ulteriori informazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore offre al pubblico un diritto che attribuisce il godimento su uno o piu’ beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo deve essere consegnato per ciascuno dei beni immobili oggetto dell’offerta.
3. Il venditore non puo’ apportare modifiche agli elementi del documento di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua volonta’; in tale caso le modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna del documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il documento stesso.
4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona interessata oppure, a scelta di quest’ultima, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui la persona stessa e’ cittadina, purche’ si tratti di lingue ufficiali dell’Unione europea.
5. Restano salve le disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 71.
Requisiti del contratto

1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullita’; esso e’ redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l’acquirente oppure, a scelta di quest’ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli e’ cittadino, purche’ si tratti di lingue ufficiali dell’Unione europea.
2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui all’articolo 70, comma 1, lettere da a) a i), i seguenti ulteriori elementi:
a) l’identita’ ed il domicilio dell’acquirente;
b) la durata del contratto ed il termine a partire dal quale il consumatore puo’ esercitare il suo diritto di godimento;
c) una clausola in cui si afferma che l’acquisto non comporta per l’acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto;
d) la possibilita’ o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, nonche’ i costi eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel contratto;
e) la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto.
3. Il venditore deve fornire all’acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro in cui e’ situato il bene immobile, purche’ si tratti di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea.

Art. 72.
Obblighi specifici del venditore

1. Il venditore utilizza il termine multiproprieta’ nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicita’ commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto e’ un diritto reale.
2. La pubblicita’ commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento al diritto di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.

Art. 73.
Diritto di recesso

1. Entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto l’acquirente puo’ recedere dallo stesso senza specificarne il motivo.
In tale caso l’acquirente non e’ tenuto a pagare alcuna penalita’ e deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto e di cui e’ fatta menzione nello stesso, purche’ si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.
2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all’articolo 70, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 1), h) e i), ed all’articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data di cui all’articolo 71, comma 2, lettera e), l’acquirente puo’ recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso l’acquirente non e’ tenuto ad alcuna penalita’ ne’ ad alcun rimborso.
3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati gli elementi di cui al comma 2, l’acquirente puo’ esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dalla data di ricezione della comunicazione degli elementi stessi.
4. Se l’acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al comma 2, ed il venditore non effettua la comunicazione di cui al comma 3, l’acquirente puo’ esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del contratto.
5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta dall’acquirente e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto. Essa puo’ essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fax, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.

Art. 74.
Divieto di acconti

1. E’ fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall’acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 73.

Art. 75.
Rinvio alla generale disciplina dei contratti con particolari modalita’ di conclusione

1. Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati dal presente capo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 64 a 67.
2. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, ove ne ricorrano i relativi presupposti, le piu’ favorevoli disposizioni dettate dal capo I del titolo III della parte III.

Art. 76.
Obbligo di fideiussione

1. Il venditore non avente la forma giuridica di societa’ di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.164.569 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato e’ obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. Il venditore e’ in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l’immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell’ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullita’.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all’acquirente la preventiva esclusione del venditore.

Art. 77.
Risoluzione del contratto di concessione di credito

1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall’acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l’acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 73.

Art. 78.
Nullita’ di clausole contrattuali o patti aggiunti

1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia dell’acquirente ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilita’ previste a carico del venditore.

Art. 79.
Competenza territoriale inderogabile

1. Per le controversie derivanti dall’applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile e’ del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell’acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

Art. 80.
Diritti dell’acquirente nel caso di applicazione di legge straniera

1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all’acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo, allorquando l’immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

Art. 81.
Sanzioni

In vigore dal 13 giugno 2014

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, comma 1, lettere a), b), c), numero 1), d), numeri 2) e 3), e), f), g), h) e i), 71, comma 3, 72, 74 e 78, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ da quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell’accertamento dell’infrazione e dell’applicazione della sanzione, si
applica l’articolo 66.

Capo II

Servizi turistici

Art. 82. (1)
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all’articolo 84, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal venditore, di cui all’articolo 83.
2. Il presente capo si applica altresi’ ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.

(1) Articolo così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Art. 83.
Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all’articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 84 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purche’ soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
2. L’organizzatore puo’ vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.

Art. 84. (1)
Pacchetti turistici

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.

(1) Articolo così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Art. 85.
Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici e’ redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall’organizzatore o venditore.

Art. 86.
Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici

1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalita’ della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto della prenotazione, nonche’ il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo e’ versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all’articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
f) presupposti e modalita’ di intervento del fondo di garanzia di cui all’articolo 100;
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneita’ all’accoglienza di persone disabili, nonche’ le principali caratteristiche, la conformita’ alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
m) accordi specifici sulle modalita’ del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’articolo 91.

Art. 87.
Informazione del consumatore

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonche’ gli obblighi sanitari e le relative formalita’ per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.

2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, localita’ di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalita’ e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficolta’;
c) recapito telefonico dell’organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficolta’ in assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;
e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto e’ stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
4. E’ fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalita’ del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.

Art. 88.
Opuscolo informativo

1. L’opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l’ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l’itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonche’ gli obblighi sanitari e le relative formalita’ da assolvere per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l’importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
g) l’indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l’effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell’annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalita’, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.
2. Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilita’, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

Art. 89.
Cessione del contratto

1. Il consumatore puo’ sostituire a se’ un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilita’ di usufruire del pacchetto turistico e le generalita’ del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

Art. 90.
Revisione del prezzo

1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti e’ ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalita’ di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non puo’ in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente puo’ recedere dal contratto, previo rimborso delle somme gia’ versate alla controparte.
4. Il prezzo non puo’ in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

Art. 91.
Modifiche delle condizioni contrattuali

1. Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessita’ di modificare in modo significativo uno o piu’ elementi del contratto, ne da’ immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 90.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore puo’ recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo 92.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non puo’ essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
5. Se non e’ possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Art. 92.
Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio

1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualita’ equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli e’ rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro gia’ corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.

Art. 93.
Mancato o inesatto adempimento

1. Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilita’, se non provano che il mancato o inesatto adempimento e’ stato determinato da impossibilita’ della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
2. L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi e’ comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

Art. 94. (1)
Responsabilita’ per danni alla persona

1. Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e’ risarcibile nei limiti stabiliti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilita’ dell’organizzatore e del venditore, cosi’ come recepite nell’ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive nell’ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell’Unione europea ovvero la stessa Unione europea.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile.
3. E’ nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.

(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.

Art. 95.
Responsabilita’ per danni diversi da quelli alla persona

1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l’applicazione degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non puo’ essere, a pena di nullita’, comunque inferiore a quanto previsto dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084.
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno e’ ammesso nei limiti previsti dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile.
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

Art. 96.
Esonero di responsabilita’

1. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilita’ di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto e’ imputabile al consumatore o e’ dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L’organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

Art. 97.
Diritto di surrogazione

1. L’organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga.

Art. 98.
Reclamo

1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinche’ l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore puo’ altresi’ sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.

Art. 99.
Assicurazione

1. L’organizzatore e il venditore devono essere coperti dall’assicurazione per la responsabilita’ civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.
2. E’ fatta salva la facolta’ di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.

Art. 100. (1)
Fondo di garanzia

1. E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonche’ per fornire una immediata disponibilita’ economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
2. Il fondo e’ alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all’art. 99, che e’ versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalita’ di cui al comma 1, nei limiti dell’importo corrispondente alla quota cosi’ come determinata ai sensi del comma 2.
4. Il fondo potra’ avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
5. Le modalita’ di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 23 luglio 1999, n. 349.

(1) Articolo così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Titolo V

Erogazione di servizi pubblici

Capo I

Servizi pubblici

Art. 101.
Norma di rinvio

1. Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti della normativa vigente in materia.
2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualita’ predeterminati e adeguatamente resi pubblici.
3. Agli utenti e’ garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualita’ previsti dalle leggi.
4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l’obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi.

 

Parte IV – Sicurezza e qualità


Titolo I

Sicurezza dei prodotti

Art. 102.
Finalita’ e campo di applicazione

1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti all’articolo 103, comma 1, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell’ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l’articolo 103, comma 1, lettere b) e c), e gli articoli 104 e 105.
5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a 108 se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.
6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

Art. 103.
Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all’articolo 3, comma 1. lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:

1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalita’ del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;
2) dell’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l’utilizzazione del primo con i secondi;
3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonche’ di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell’utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;
b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a);
c) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido delle autorita’ pubbliche;
d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunita’ e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non e’ stabilito nella Comunita’ o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunita’, l’importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attivita’ possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attivita’ non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
f) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha gia’ fornito o reso disponibile ai consumatori;
g) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l’esposizione di un prodotto pericoloso, nonche’ la sua offerta al consumatore.
2. La possibilita’ di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso.

Art. 104.
Obblighi del produttore e del distributore

1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo.
3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l’informazione appropriata ed efficace dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
a) l’indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell’identita’ e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l’omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;
b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l’esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonche’ l’informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorita’ a norma dell’articolo 107. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell’autorita’ competente.
6. Il distributore deve agire con diligenza nell’esercizio della sua attivita’ per contribuire a garantire l’immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare e’ tenuto:
a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosita’ in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualita’ di operatore professionale;
b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorita’ competenti per le azioni di rispettiva competenza;
c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l’origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.
7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l’obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all’articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.
8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:
a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;
b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;
c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;
d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.
9. Nei limiti delle rispettive attivita’, produttori e distributori collaborano con le Autorita’ competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.

Art. 105.
Presunzione e valutazione di sicurezza

1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando e’ conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso e’ commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.
2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando e’ conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee a norma dell’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.
3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto e’ valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto e’ commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorita’ competenti adottano le misure necessarie per limitare o impedire l’immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la conformita’, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

Art. 106.
Procedure di consultazione e coordinamento

1. I Ministeri delle attivita’ produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonche’ le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui all’articolo 107, provvedono, nell’ambito delle ordinarie disponibilita’ di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informativo operante in via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di connettivita’, in conformita’ alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l’archiviazione e la diffusione delle informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall’articolo 107 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno due volte l’anno dal Ministro delle attivita’ produttive; alla conferenza partecipano anche il Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta competenti per materia.
3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell’ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonche’ le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti iscritte all’elenco di cui all’articolo 137, secondo modalita’ definite dalla conferenza medesima.

Art. 107.
Controlli

1. Le amministrazioni di cui all’articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero delle attivita’ produttive comunica alla Commissione europea l’elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonche’ degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse.
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 106 possono adottare tra l’altro le misure seguenti:
a) per qualsiasi prodotto:
1) disporre, anche dopo che un prodotto e’ stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell’utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;
2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;
3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:
1) richiedere l’apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso puo’ presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;
2) sottoporne l’immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro;
c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:
1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
d) per qualsiasi prodotto che puo’ essere pericoloso:
1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;
2) disporre, entro un termine perentorio, l’adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti gia’ commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l’incolumita’ pubblica;
e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
1) vietarne l’immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l’osservanza del divieto;
f) per qualsiasi prodotto pericoloso gia’ immesso sul mercato rispetto al quale l’azione gia’ intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:
1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l’informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove cio’ non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;
2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.
3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le amministrazioni di cui all’articolo 106 intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la dovuta celerita’, opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da b) a f), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui all’allegato II.
4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere d), e) e f), tenendo conto del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunita’ europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato alla gravita’ del rischio.
5. Le amministrazioni competenti, nell’ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l’azione volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l’eventuale elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.
6. Per le finalita’ di cui al presente titolo e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le amministrazioni di cui all’articolo 106, comma 1, si avvalgono della collaborazione dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui all’allegato II, ed agiscono secondo le norme e le facolta’ ad esse attribuite dall’ordinamento.
7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:
a) il produttore;
b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;
c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora cio’ sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.
8. Per armonizzare l’attivita’ di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell’interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile-direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche’ degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanita’ marittima, aerea e di frontiera nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute o della pubblica o privata incolumita’.

Art. 108.
Disposizioni procedurali

1. Il provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 107 che limita l’immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l’indicazione dei termini e delle Autorita’ competenti cui e’ possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall’adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumita’, prima dell’adozione delle misure di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all’Autorita’ competente osservazioni scritte e documenti.
3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all’emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell’urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.
3-bis. La procedura istruttoria per l’adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 107, e’ stabilita con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell’Amministrazione competente, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. (1)

(1) Comma inserito dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Art. 109.
Sorveglianza del mercato

1. Per esercitare un’efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui all’articolo 106, anche indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano:
a) l’istituzione, l’aggiornamento periodico e l’esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonche’ il monitoraggio delle attivita’ di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;
b) l’aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;
c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attivita’ di controllo e della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi dell’organizzazione della sorveglianza messa in opera.
2. Le Amministrazioni di cui all’articolo 106 assicurano, altresi’, la gestione dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attivita’ di controllo e sorveglianza. Le modalita’ operative di cui al presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.
3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l’attivita’ di cui al comma 2 vanno rese note in sede di conferenza di servizi convocata dopo la data di entrata in vigore del codice. In quella sede sono definite le modalita’ per informare i consumatori e le altre parti interessate delle procedure di reclamo.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 110.
Notificazione e scambio di informazioni

1. Il Ministero delle attivita’ produttive notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti di cui all’articolo 107, commi 2, lettere b), c), d), e) e f), e 3, nonche’ eventuali modifiche e revoche, fatta salva l’eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.
2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l’uso di prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno notificati alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto dell’allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all’allegato II.
3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle attivita’ produttive procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.
4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti di cui all’articolo 106 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle attivita’ produttive; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli stessi nell’ambito degli interventi di competenza.
5. Il Ministero delle attivita’ produttive comunica all’amministrazione competente le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti giorni, dell’adozione di provvedimenti idonei. E’ fatto salvo il rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione europea.
6. Le Autorita’ competenti assicurano alle parti interessate la possibilita’ di esprimere entro un mese dall’adozione della decisione di cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione.
7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell’Unione europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga diversamente.

Art. 111.
Responsabilita’ del produttore

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di responsabilita’ per danno da prodotti difettosi.

Art. 112.
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all’articolo 107, comma 2, lettera e), e’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, e’ punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell’articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), e’ punito con l’ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.
4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attivita’ di cui all’articolo 107, comma 2, lettera a), e’ soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all’articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.

Art. 113.
Rinvio

1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.
2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.

Titolo II

Responsabilità per danno da prodotti difettosi

Art. 114.
Responsabilita’ del produttore

1. Il produttore e’ responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

Art. 115. (1)
Prodotto e produttore

1. Prodotto, ai fini del presente titolo, e’ ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
2. Si considera prodotto anche l’elettricita’.
2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, e’ il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonche’, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell’allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore ed il cacciatore.

(1) Articolo così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Art. 116.
Responsabilita’ del fornitore

1. Quando il produttore non sia individuato, e’ sottoposto alla stessa responsabilita’ il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attivita’ commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l’identita’ e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell’acquisto; deve inoltre contenere l’offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
3. Se la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non e’ stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto puo’ effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.
4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, puo’ fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.
5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore puo’ essere chiamato nel processo a norma dell’articolo 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto puo’ essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l’indicazione.
Nell’ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto puo’ chiedere la condanna dell’attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella Unione europea, quando non sia individuato l’importatore, anche se sia noto il produttore.

Art. 117.
Prodotto difettoso

1. Un prodotto e’ difettoso quando non offre la sicurezza che ci si puo’ legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
a) il modo in cui il prodotto e’ stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l’uso al quale il prodotto puo’ essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto e’ stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non puo’ essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto piu’ perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
3. Un prodotto e’ difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

Art. 118.
Esclusione della responsabilita’

1. La responsabilita’ e’ esclusa:
a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, ne’ lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attivita’ professionale;
d) se il difetto e’ dovuto alla conformita’ del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto e’ interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui e’ stata incorporata la parte o materia prima o alla conformita’ di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.

Art. 119.
Messa in circolazione del prodotto

1. Il prodotto e’ messo in circolazione quando sia consegnato all’acquirente, all’utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.
2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l’invio all’acquirente o all’utilizzatore.
3. La responsabilita’ non e’ esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all’ufficiale giudiziario all’atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.

Art. 120.
Prova

1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilita’ secondo le disposizioni dell’articolo 118. Ai fini dell’esclusione da responsabilita’ prevista nell’articolo 118, comma 1, lettera b), e’ sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, e’ probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto e’ stato messo in circolazione.
3. Se e’ verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice puo’ ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.

Art. 121.
Pluralita’ di responsabili

1. Se piu’ persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.
2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravita’ delle eventuali colpe e dalla entita’ delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.

Art. 122.
Colpa del danneggiato

1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell’articolo 1227 del codice civile.
2. Il risarcimento non e’ dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
3. Nell’ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa e’ parificata alla colpa del danneggiato.

Art. 123.
Danno risarcibile

1. E’ risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purche’ di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e cosi’ principalmente utilizzata dal danneggiato.
2. Il danno a cose e’ risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.

Art. 124.
Clausole di esonero da responsabilita’

1. E’ nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilita’ prevista dal presente titolo.

Art. 125.
Prescrizione

1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identita’ del responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravita’ sufficiente a giustificare l’esercizio di un’azione giudiziaria.

Art. 126.
Decadenza

1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l’importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.
2. La decadenza e’ impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.
3. L’atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.

Art. 127.
Responsabilita’ secondo altre disposizioni di legge

1. Le disposizioni del presente titolo non escludono ne’ limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti messi in circolazione prima del 30 luglio 1988.

Titolo III

Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo

Capo I

Della vendita dei beni di consumo

Art. 128.
Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche’ quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita’ dalle autorita’ giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita’ determinata;
3) l’energia elettrica;
b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attivita’ imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;
c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita’;
d) riparazione: nel caso di difetto di conformita’, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.

Art. 129.
Conformita’ al contratto

1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita’ del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualita’ e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo’ ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita’ o sull’etichettatura;
d) sono altresi’ idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi e’ difetto di conformita’ se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformita’ deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non e’ vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e’ stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e’ stata influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformita’ che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo e’ equiparato al difetto di conformita’ del bene quando l’installazione e’ compresa nel contratto di vendita ed e’ stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita’. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Art. 130. (1)
Diritti del consumatore

1. Il venditore e’ responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita’ esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformita’, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita’ del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore puo’ chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 e’ da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita’;
b) dell’entita’ del difetto di conformita’;
c) dell’eventualita’ che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo tennine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.
7. Il consumatore puo’ richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformita’, il venditore puo’ offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia’ richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia’ richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformita’ di lieve entita’ per il quale non e’ stato possibile o e’ eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da’ diritto alla risoluzione del contratto.

(1) Articolo così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Art. 131.
Diritto di regresso

1. Il venditore finale, quando e’ responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita’ imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo’ agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Art. 132.
Termini

1. Il venditore e’ responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformita’ si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformita’ entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e’ necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita’ che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia’ a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita’.
4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si’ prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, puo’ tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purche’ il difetto di conformita’ sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 133.
Garanzia convenzionale

1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita’ indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita’.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore e’ titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonche’ il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore puo’ continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione.

Art. 134.
Carattere imperativo delle disposizioni

1. E’ nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita’, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita’ puo’ essere fatta valere solo dal consumatore e puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita’ di cui all’articolo 1519-sexies, comma primo, del codice civile ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
3. E’ nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilita’ al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

Art. 135.
Tutela in base ad altre disposizioni

1. Le disposizioni del presente capo non escludono ne’ limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.

 

Parte V – Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia

Titolo I

Le associazioni rappresentative a livello nazionale

Art. 136.
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

1. E’ istituito presso il Ministero delle attivita’ produttive il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio».
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero delle attivita’ produttive, e’ composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed e’ presieduto dal Ministro delle attivita’ produttive o da un suo delegato. Il Consiglio e’ nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita’ produttive, e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresi’ essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonche’ esperti delle materie trattate.
4. E’ compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualita’ e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell’accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la piu’ ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell’ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all’anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell’Unione europea;
h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficolta’, impedimenti od ostacoli, relativi all’attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l’Ispettorato della funzione pubblica e l’Ufficio per l’attivita’ normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.

Art. 137.
Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale

1. Presso il Ministero delle attivita’ produttive e’ istituito l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
2. L’iscrizione nell’elenco e’ subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle attivita’ produttive, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa dal legale rappresentante dell’associazione con le modalita’ di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita’ delle associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di un’attivita’ continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attivita’ dell’associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e’ preclusa ogni attivita’ di promozione o pubblicita’ commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero delle attivita’ produttive provvede annualmente all’aggiornamento dell’elenco.
5. All’elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonche’ con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa dal legale rappresentante dell’associazione con le modalita’ di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
6. Il Ministero delle attivita’ produttive comunica alla Commissione europea l’elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all’articolo 139, comma 2, nonche’ i relativi aggiornamenti al fine dell’iscrizione nell’elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.

Art. 138.
Agevolazioni e contributi

1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, sono estesi, con le modalita’ ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attivita’ editoriali delle associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137.

Titolo II

Accesso alla giustizia (1)

(1) Rubrica così modificata dall’articolo 2, comma 449, Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 139.
Legittimazione ad agire

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’art. 137 sono legittimate ad agire, ai sensi dell’art. 140, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall’art. 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonche’ dalle seguenti disposizioni legislative:
a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l’esercizio delle attivita’ televisive;
b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicita’ dei medicinali per uso umano.
2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell’Unione europea ed inseriti nell’elenco degli enti legittimati a propone azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee, possono agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalita’ di cui all’art. 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.

(1) Articolo così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Art. 140. (1)
Procedura

1. I soggetti di cui all’articolo 139 sono legittimati nei casi ivi previsti ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu’ quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicita’ del provvedimento puo’ contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1, nonche’ i soggetti di cui all’articolo 139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonche’ agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell’articolo 141. La procedura e’, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell’organismo di composizione extragiudiziale adito, e’ depositato per l’omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si e’ svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarita’ formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l’azione di cui al comma 1 puo’ essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, puo’ attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l’azione giudiziale da avviarsi o gia’ avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere.
7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un termine per l’adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravita’ del fatto. In caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio affinche’, accertato l’inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro.
Tali somme di denaro sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze al fondo da istituire nell’ambito di apposita unita’ previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attivita’ produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.
8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l’azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.
9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.
10. Per le associazioni di cui all’articolo 139 l’azione inibitoria prevista dall’articolo 37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo.
11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 80.
12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

(1) Articolo così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Art. 140 bis (1)
Azione collettiva risarcitoria

1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 nonché’ gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
2. L’azione di classe ha per oggetto l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L’azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.
3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all’azione di classe, senza ministero di difensore anche tramite posta elettronica certificata e fax. L’adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L’atto di adesione, contenente, oltre all’elezione di domicilio, l’indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l’attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell’atto di adesione.
4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l’impresa, ma per la Valle d’Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.
5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adìto, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.
6. All’esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l’omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonchè quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe.
7. L’ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d’appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell’ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.
8. Con l’ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.
9. Con l’ordinanza con cui ammette l’azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L’esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:
a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall’azione;
b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l’esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell’attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell’ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.
10. È escluso l’intervento di terzi ai sensi dell’articolo 105 del codice di procedura civile.
11. Con l’ordinanza con cui ammette l’azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l’equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l’istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.
12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell’articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all’azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell’accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l’accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti. In caso di accoglimento di un’azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.
13. La corte d’appello, richiesta dei provvedimenti di cui all’articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell’entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonchè delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.
14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l’azione individuale dei soggetti che non aderiscono all’azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l’adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d’ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adìto ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo».

(1) Articolo aggiunto dall’articolo 2, comma 446, Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 141. (1)
Composizione extragiudiziale delle controversie

1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro della giustizia, con decreto di natura non regolamentare, detta le disposizioni per la formazione dell’elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
Il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea gli organismi di cui al predetto elenco ed assicura, altresi’, gli ulteriori adempimenti connessi all’attuazione della risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell’art. 2, comma 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Il consumatore non puo’ essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.

(1) Articolo così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Parte VI – Disposizioni finali


Art. 142.
Modifiche al codice civile

1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter, l469-quater, 1469-quinquies e 1469-sexies del codice civile sono sostituiti dal seguente:
«Art. 1469-bis
Contratti del consumatore
Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni piu’ favorevoli per il consumatore.».

Art. 143.
Irrinunciabilita’ dei diritti

1. I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. E’ nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice.

Art. 144.
Aggiornamenti

1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

Art. 144-bis.
Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei
consumatori

In vigore dal 13 giugno 2014

1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia
bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze
delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di
autorità competente ai sensi dell’ articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n.
2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004,
nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la
competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità
competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del citato
regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di:

a) abrogato;

b) abrogato;

c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III,
capo I;

d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;

e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II;

f) abrogato;

g) abrogato;

h) contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, di alla
parte III, titolo IV, capo I.

Art. 145.
Competenze delle regioni e delle province autonome

1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio delle proprie competenze legislative in materia di educazione e informazione del consumatore.

Art. 146.
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, cosi’ come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita’ per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
b) la legge 10 aprile 1991, n. 126, cosi’ come modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante norme per l’informazione del consumatore;
c) il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
d) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, cosi’ come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicita’ ingannevole e comparativa;
e) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, cosi’ come modificato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
«tutto compreso»;
f) la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, cosi’ come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, dal decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, e dall’articolo 11 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – legge comunitaria 2001, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 7, con riferimento alle attivita’ promozionali del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 136 e alle agevolazioni di cui all’articolo 138;
g) il decreto legislativo 9 novembre 1998, n 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE, concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;
h) il decreto legislativo 22 maggio 1999, n 185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
i) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
l) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicita’ ingannevole e comparativa;
m) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;
n) il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, recante attuazione della direttiva 98/27/CE, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;
o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
p) il comma 7 dell’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
q) il comma 9 dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
r) commi 4 e 5 dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile;
t) la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice restano abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, recante attuazione della direttiva 79/581/CEE, relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
b) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, recante attuazione della direttiva 88/315/CEE, concernente l’indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, recante attuazione della direttiva 88/314/CEE, concernente l’indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
d) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante attuazione della direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.


Allegato I

Informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso
A. Istruzioni tipo sul recesso
– ai sensi dell’art. 49, comma 4, –

Diritto di recesso

Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14
giorni.

Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno [1].

Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informarci ([2]) della sua
decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita
(ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può
utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non è obbligatorio [3].

Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che Lei invii la comunicazione
relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di
recesso.

Effetti del recesso

Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno rimborsati tutti i pagamenti
che ha effettuato a nostro favore, compresi i costi di consegna (ad eccezione
dei costi supplementari derivanti dalla Sua eventuale scelta di un tipo di
consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto),
senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo
informati della Sua decisione di recedere dal presente contratto. Detti rimborsi
saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei usato per la
transazione iniziale, salvo che Lei non abbia espressamente convenuto
altrimenti; in ogni caso, non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di
tale rimborso [4].

[5]

[6]

Istruzioni per la compilazione:

[1.] Inserire uno dei seguenti testi tra virgolette:

a) in caso di un contratto di servizi o di un contratto per la fornitura di acqua,
gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in
quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale che non è
fornito su un supporto materiale: «della conclusione del contratto.»;

b) nel caso di un contratto di vendita: «in cui Lei o un terzo, diverso dal
vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dei beni.»;

c) nel caso di un contratto relativo a beni multipli ordinati dal consumatore in
un solo ordine e consegnati separatamente: «in cui Lei o un terzo, diverso dal
vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo bene.»;

d) nel caso di un contratto relativo alla consegna di un bene consistente di lotti
o pezzi multipli: «in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato,
acquisisce il possesso fisico dell’ultimo lotto o pezzo.»;

e) nel caso di un contratto per la consegna periodica di beni durante un
determinato periodo di tempo: «in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da
Lei designato, acquisisce il possesso fisico del primo bene.»

[2.] Inserire il nome, l’indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di
telefono e di fax e l’indirizzo di posta elettronica.

[3.] Se Lei dà al consumatore la possibilità di compilare e inviare
elettronicamente le informazioni relative al recesso dal contratto sul Suo sito
web, inserire quanto segue: «Può anche compilare e inviare elettronicamente il
modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione sul nostro sito
web [inserire l’indirizzo]. Nel caso scegliesse detta opzione, Le trasmetteremo
senza indugio una conferma di ricevimento del recesso su un supporto
durevole (ad esempio per posta elettronica).»

[4.] Per i contratti di vendita nei quali Lei non ha offerto di ritirare i beni in
caso di recesso, inserire quanto segue: «Il rimborso può essere sospeso fino al
ricevimento dei beni oppure fino all’avvenuta dimostrazione da parte del
consumatore di aver rispedito i beni, se precedente.»

[5.] Se il consumatore ha ricevuto i beni oggetto del contratto:

a) Inserire:

– «Ritireremo i beni.»; oppure

– «È pregato di rispedire i beni o di consegnarli a noi o a … [inserire il nome e
l’indirizzo geografico, se del caso, della persona da Lei autorizzata a ricevere i
beni], senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 14 giorni dal giorno in cui ci ha
comunicato il suo recesso dal presente contratto. Il termine è rispettato se Lei
rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni.»

b) Inserire:

– «I costi della restituzione dei beni saranno a nostro carico.»,

– «I costi diretti della restituzione dei beni saranno a Suo carico.»,

– Se, in un contratto a distanza, Lei non offre di sostenere il costo della
restituzione dei beni e questi ultimi, per loro natura, non possono essere
normalmente restituiti a mezzo posta: «Il costo diretto di … EUR [inserire
l’importo] per la restituzione dei beni sarà a Suo carico.»; oppure se il costo
della restituzione dei beni non può essere ragionevolmente calcolato in
anticipo: «Il costo diretto della restituzione dei beni sarà a Suo carico. Il costo
è stimato essere pari a un massimo di circa … EUR [inserire l’importo].»,
oppure

– Se, in caso di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, i beni, per
loro natura, non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta e sono
stati consegnati al domicilio del consumatore alla data di conclusione del
contratto: «Ritireremo i beni a nostre spese.»

c) inserire: «Lei è responsabile solo della diminuzione del valore dei beni
risultante da una manipolazione del bene diversa da quella necessaria per
stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni.»

[6.] In caso di un contratto per la fornitura di acqua, gas ed elettricità, quando
non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di
teleriscaldamento, inserire quanto segue: «Se Lei ha chiesto di iniziare la
prestazione di servizi o la fornitura di acqua/gas elettricità/teleriscaldamento
[cancellare la dicitura inutile] durante il periodo di recesso, è tenuto a pagarci
un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento in cui Lei ha ci
comunicato il Suo recesso dal presente contratto, rispetto a tutte le prestazioni
previste dal contratto.»

B. Modulo di recesso tipo

– ai sensi dell’art.49, comma 1, lett. h) –

(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal
contratto)

– Destinatario [il nome, l’indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di
telefono, di fax e gli indirizzi di posta elettronica devono essere inseriti dal
professionista]:

– Con la presente io/noi (*) notifichiamo il recesso dal mio/nostro (*) contratto
di vendita dei seguenti beni/servizi (*)

– Ordinato il (*)/ricevuto il (*)

– Nome del/dei consumatore(i)

– Indirizzo del/dei consumatore(i)

– Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è notificato in
versione cartacea)

– Data

(*) Cancellare la dicitura inutile. ”

Allegato II

(previsto dall’articolo 107, comma 3)

(riproduce l’allegato II della direttiva 2001/95/CE)

PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DEL RAPEX DELLE LINEE GUIDA PER LE NOTIFICHE

1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo la definizione dell’articolo 3, comma 1, lettera e), che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. I prodotti farmaceutici previsti nelle direttive 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 novembre 2001, e 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sono esclusi dall’applicazione del RAPEX.
2. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di informazioni in presenza di un rischio grave. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono criteri specifici per l’individuazione di rischi gravi.
3. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica a norma dell’articolo 12 forniscono tutte le precisazioni disponibili. In particolare, la notifica contiene le informazioni stabilite dalle linee guida di cui al punto 8 e almeno:
a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto;
b) una descrizione del rischio incontrato, ivi compresa una sintesi dei risultati di qualsiasi prova o di qualsiasi analisi e delle loro conclusioni che permettano di valutare l’importanza del rischio;
c) la natura e la durata delle misure o azioni prese o decise, se del caso;
d) informazioni sui canali di commercializzazione e sulla distribuzione del prodotto, in particolare sui Paesi destinatari.
Tali informazioni devono essere trasmesse valendosi dello speciale formulario tipo di notifica e degli strumenti stabiliti dalle linee guida di cui al punto 8.
Quando la misura notificata a norma degli articoli 11 o 12 e’ intesa a limitare la commercializzazione o l’uso di una sostanza chimica o di un preparato chimico, gli Stati membri forniscono quanto prima possibile una sintesi o i riferimenti dei pertinenti dati della sostanza o del preparato in questione e dei sostituti conosciuti, qualora tale informazione sia disponibile. Essi comunicano inoltre gli effetti previsti del provvedimento sulla salute e la sicurezza dei consumatori, nonche’ la valutazione del rischio effettuata in conformita’ dei principi generali di valutazione dei rischi delle sostanze chimiche di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, nel caso di sostanze esistenti o all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, nel caso di nuove sostanze. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono i particolari e le procedure relativi alle informazioni richieste a tale riguardo.
4. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtu’ dell’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, in merito ad un rischio grave, prima di decidere in merito a eventuali provvedimenti informa la Commissione, entro un termine di quarantacinque giorni, se intende confermare o modificare tale informazione.
5. La Commissione verifica, nel piu’ breve tempo possibile, la conformita’ con le disposizioni della direttiva delle informazioni ricevute in base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario ed al fine di valutare la sicurezza del prodotto, puo’ svolgere un’indagine di propria iniziativa. Qualora abbia luogo tale indagine, gli Stati membri devono fornire alla Commissione nella misura del possibile, le informazioni richieste.
6. Ricevuta una notifica a norma dell’articolo 12, gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione, entro e non oltre il termine stabilito dalle linee guida di cui al punto 8, sui punti seguenti:
a) se il prodotto e’ stato immesso sul mercato nel loro territorio;
b) quali provvedimenti nei confronti del prodotto in questione adotteranno eventualmente in funzione della situazione nel loro Paese, motivandone le ragioni, in specie la diversa valutazione del rischio o qualsiasi altra circostanza particolare che giustifica la decisione, in particolare che giustifica l’assenza di provvedimento o di seguito;
c) le informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al rischio implicato, compresi i risultati di prove o analisi.
Le linee guida di cui al punto 8 propongono criteri precisi di notifica delle misure la cui portata e’ limitata al territorio nazionale e come trattare le notifiche sui rischi che lo Stato membro ritiene limitati al proprio territorio.
7. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di eventuali modifiche o della revoca delle misure o azioni in questione.
8. Le linee guida che riguardano la gestione del RAPEX da parte della Commissione e degli Stati membri vengono elaborate e regolarmente aggiornate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 3.
9. La Commissione puo’ informare i punti di contatto nazionali riguardo ai prodotti che presentano rischi gravi, importati nella Comunita’ e nello Spazio economico europeo o esportati a partire da tali territori.
10. La responsabilita’ delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che ha effettuato la notifica.
11. La Commissione assicura l’opportuno funzionamento del sistema, provvedendo in particolare a classificare e a catalogare le notifiche in base al grado di urgenza. Le modalita’ saranno stabilite dalle linee guida di cui al punto 8.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 6 settembre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Scajola, Ministro delle attivita’ produttive

La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie

Baccini, Ministro per la funzione pubblica

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze

Storace, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli