Parte III – Il rapporto di consumo
Titolo I
Dei contratti del consumatore in generale
Art. 33.
Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
a) escludere o limitare la responsabilita’ del professionista in caso di morte o danno (1) alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) escludere o limitare l’opportunita’ da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;
d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista e’ subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volonta’;
e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se e’ quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facolta’ di recedere dal contratto, nonche’ consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
l) prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilita’ di conoscere prima della conclusione del contratto;
m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale e’ eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
p) riservare al professionista il potere di accertare la conformita’ del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
q) limitare la responsabilita’ del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalita’;
r) limitare o escludere l’opponibilita’ dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore;
s) consentire al professionista di sostituire a se’ un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo;
t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolta’ di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorita’ giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla liberta’ contrattuale nei rapporti con i terzi;
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie localita’ diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
v) prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volonta’ del professionista a fronte di un’obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E’ fatto salvo il disposto dell’articolo 1355 del codice civile.
3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista puo’, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:
a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista puo’ modificare, senza preavviso, sempreche’ vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l’importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo e’ collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonche’ la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.
6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalita’ di variazione siano espressamente descritte.
(1) Parola così sostituita dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.
Art. 34.
Accertamento della vessatorieta’ delle clausole
1. La vessatorieta’ di una clausola e’ valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, ne’ all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purche’ tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’Unione europea.
4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Art. 35.
Forma e interpretazione
1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione piu’ favorevole al consumatore.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all’articolo 37.
Art. 36.
Nullita’ di protezione
1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
a) escludere o limitare la responsabilita’ del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilita’ di conoscere prima della conclusione del contratto.
3. La nullita’ opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice.
4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullita’ delle clausole dichiarate abusive.
5. E’ nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilita’ al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti un collegamento piu’ stretto con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.
Art. 37.
Azione inibitoria
1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all’articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l’associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l’utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia accertata l’abusivita’ ai sensi del presente capo.
2. L’inibitoria puo’ essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. Il giudice puo’ ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o piu’ giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 140.
Art. 37-bis.
Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie
1.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d’ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall’Autorità ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta’ della clausola è diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità, sul sito dell’operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell’operatore. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. L’imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l’Autorità in merito alla vessatorieta’ delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. L’Autorità si pronuncia sull’interpello entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono essere successivamente valutate dall’Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.
4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell’Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. E’ fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.
5. L’Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l’accesso agli atti, nei rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento l’Autorità disciplina le modalità di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso l’apposita sezione del sito internet di cui al comma 2 nonché’ la procedura di interpello. Nell’esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l’Autorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonché’ le camere di commercio interessate o le loro unioni.
6. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
Art. 38.
Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente (1) codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del codice civile.
(1) Parola inserita dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.
Titolo II
Esercizio dell’attività commerciale
Capo I
Disposizioni generali
Art. 39.
Regole nelle attivita’ commerciali
1. Le attivita’ commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealta’, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori.
Capo II
Promozione delle vendite
Sezione I
Credito al consumo
Art. 40.
Credito al consumo
1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico.
Art. 41.
Tasso annuo effettivo globale e pubblicita’
1. Ai fini di cui all’articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.
Art. 42.
Inadempimento del fornitore
1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilita’ si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.
Art. 43.
Rinvio al testo unico bancario
Per la restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonche’ agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l’applicazione delle relative sanzioni.
Titolo III
Modalità contrattuali
Art. 44.
Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio
1. Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina del settore del commercio si fa rinvio al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Capo I
Dei diritti dei consumatori nei contratti
Sezione I
In vigore dal 13 giugno 2014
Art. 45.
Definizioni
1. Ai fini delle Sezioni da I a IV del presente capo, si intende per:
a) “consumatore”: la persona fisica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
b) “professionista”: il soggetto, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c);
c) “bene”: qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di
vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l’acqua, il gas e l’elettricità, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
d) “beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore”: qualsiasi bene non
prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore;
e) “contratto di vendita”: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;
f) “contratto di servizi”: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita
in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo;
g) “contratto a distanza”: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
h) “contratto negoziato fuori dei locali commerciali”: qualsiasi contratto tra il
professionista e il consumatore:
1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del
consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;
2) per cui è stata fatta un’offerta da parte del consumatore, nelle stesse
circostanze di cui al numero 1;
3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di
comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato
avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del
professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del
consumatore; oppure;
4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e
avente lo scopo o l’effetto di promuovere e vendere beni o servizi al
consumatore;
i) “locali commerciali”:
1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il
professionista esercita la sua attività su base permanente; oppure;
2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista
esercita la propria attività a carattere abituale;
l) “supporto durevole”: ogni strumento che permetta al consumatore o al
professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo
adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione
identica delle informazioni memorizzate;
m) “contenuto digitale”: i dati prodotti e forniti in formato digitale;
n) “servizio finanziario”: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia,
assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;
o) “asta pubblica”: metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal
professionista ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di
partecipare all’asta di persona, mediante una trasparente procedura
competitiva di offerte gestita da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario è
vincolato all’acquisto dei beni o servizi;
p) “garanzia”: qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il
“garante”), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di
legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato,
sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non
corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla
conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità
disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;
q) “contratto accessorio”: un contratto mediante il quale il consumatore
acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei
locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da
un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista.
Art. 46.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo si applicano, a
qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore, inclusi i
contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da
parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti
su base contrattuale.
2. In caso di conflitto tra le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente
Capo e una disposizione di un atto dell’Unione europea che disciplina settori
specifici, quest’ultima e le relative norme nazionali di recepimento prevalgono
e si applicano a tali settori specifici.
3. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non impediscono ai
professionisti di offrire ai consumatori condizioni contrattuali più favorevoli
rispetto alla tutela prevista da tali disposizioni.
Art. 47.
Esclusioni
1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai
contratti:
a) per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, l’assistenza all’infanzia e il
sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in
stato di bisogno, ivi compresa l’assistenza a lungo termine;
b) di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a
pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi
compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e
dispositivi medici, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza
sanitaria;
c) di attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi
di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse;
d) di servizi finanziari;
e) aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il
trasferimento di diritti su beni immobili;
f) per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici
esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale;
g) che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina concernente i
viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, di cui agli articoli da 32 a 51
del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
h) che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina concernente la
tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di
multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine
e dei contratti di rivendita e di scambio, di cui agli articoli da 69 a 81-bis del
presente Codice;
i) stipulati con l’intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge
all’indipendenza e all’imparzialità, il quale deve garantire, fornendo
un’informazione giuridica completa, che il consumatore concluda il contratto
soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della
sua rilevanza giuridica;
l) di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente
nella famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e
regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore;
m) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l’articolo 51, comma 2, e gli
articoli 62 e 65;
n) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
o) conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a
pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l’utilizzo di un solo collegamento
tramite telefono, Internet o fax, stabilito dal consumatore.
2. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai
contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base ai quali il corrispettivo
che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 euro. Tuttavia, si
applicano le disposizioni del presente Capo nel caso di più contratti stipulati
contestualmente tra le medesime parti, qualora l’entità del corrispettivo
globale che il consumatore deve pagare, indipendentemente dall’importo dei
singoli contratti, superi l’importo di 50 euro.
Sezione I
INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI PER I CONSUMATORI NEI
CONTRATTI DIVERSI DAI CONTRATTI A DISTANZA O NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI
Art. 48.
Obblighi d’informazione nei contratti diversi dai contratti a
distanza o negoziati fuori dei locali commerciali
1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un
contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una
corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti
informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano già
apparenti dal contesto:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al
supporto e ai beni o servizi;
b) l’identità del professionista, l’indirizzo geografico in cui è stabilito e il
numero di telefono e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo
geografico e l’identità del professionista per conto del quale egli agisce;
c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura
dei beni o dei servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il
prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le
spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese
non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali
spese potranno essere addebitate al consumatore;
d) se applicabili, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data
entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il
servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista;
e) oltre a un richiamo dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i
beni, l’esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie
commerciali, se applicabili;
f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo
indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di
risoluzione del contratto;
g) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure
applicabili di protezione tecnica;
h) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l’hardware e il
software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può
ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili.
2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano
anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono
messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di
teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
3. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, non si
applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane e che sono eseguiti
immediatamente al momento della loro conclusione.
4. È fatta salva la possibilità di prevedere o mantenere obblighi aggiuntivi di
informazione precontrattuale per i contratti ai quali si applica il presente articolo.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del presente
Codice.
Sezione II
INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI PER IL CONSUMATORE E DIRITTO
DI RECESSO NEI CONTRATTI A DISTANZA E NEI CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI
Art. 49.
Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti
negoziati fuori dei locali commerciali
1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il
professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al
supporto e ai beni o servizi;
b) l’identità del professionista;
c) l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di
telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al
consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare
efficacemente con lui e, se applicabili, l’indirizzo geografico e l’identità del
professionista per conto del quale agisce;
d) se diverso dall’indirizzo fornito in conformità della lettera c), l’indirizzo
geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare
eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale
agisce;
e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la
natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il
prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le
spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure,
qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo,
l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel
caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un
abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione;
quando tali contratti prevedono l’addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo
totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere
ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di
calcolo del prezzo;
f) il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione
del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di
base;
g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il
professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del
caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le
procedure per esercitare tale diritto conformemente all’articolo 54, comma 1,
nonché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B;
i) se applicabile, l’informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo
della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza
qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a
mezzo posta;
l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una
richiesta ai sensi dell’articolo 50, comma 3, o dell’articolo 51, comma 8, egli è
responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi
dell’articolo 57, comma 3;
m) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 59,
l’informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se
del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;
n) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;
o) se applicabili, l’esistenza e le condizioni dell’assistenza postvendita al
consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;
p) l’esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all’articolo 18,
comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta
copia, se del caso;
q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo
indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere
dal contratto;
r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del
contratto;
s) se applicabili, l’esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie
finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del
professionista;
t) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure
applicabili di protezione tecnica;
u) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l’hardware e il
software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può
ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;
v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di
reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi
accesso.
2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano
anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono
messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di
teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
3. Nel caso di un’asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c)
e d), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d’aste.
4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono essere fornite
mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all’allegato I, parte A. Il
professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 1,
lettere h), i) e l), se ha presentato dette istruzioni al consumatore,
debitamente compilate.
5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a
distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono
essere modificate se non con accordo espresso delle parti.
6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese
aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera e), o sui costi della
restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non deve
sostenere tali spese o costi aggiuntivi.
7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione
individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore
lo richieda, in lingua italiana.
8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli
obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e
successive modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi
previsti in conformità a tali disposizioni.
9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto tra una
disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive
modificazioni, sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una
disposizione della presente sezione, prevale quest’ultima.
10. L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione
di cui alla presente sezione incombe sul professionista.
Art. 50.
Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali
commerciali
1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il
professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all’articolo 49,
comma 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d’accordo, su un altro
mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un
linguaggio semplice e comprensibile.
2. Il professionista fornisce al consumatore una copia del contratto firmato o la
conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d’accordo,
su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo
consenso espresso e dell’accettazione del consumatore in conformità
all’articolo 59, comma 1, lettera o).
3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di
acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume
limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il
periodo di recesso previsto all’articolo 52, comma 2, il professionista esige che
il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole.
4. Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il consumatore ha
chiesto espressamente i servizi del professionista ai fini dell’effettuazione di
lavori di riparazione o manutenzione e in virtù dei quali il professionista e il
consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e
l’importo a carico del consumatore non supera i 200 euro:
a) il professionista fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato dal
contratto, le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, lettere b) e c), e le
informazioni concernenti il prezzo o le modalità di calcolo del prezzo,
accompagnate da una stima del prezzo totale, su supporto cartaceo o, se il
consumatore è d’accordo, su un altro mezzo durevole. Il professionista fornisce
le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, lettere a), h) ed m), ma può
scegliere di non fornirle su formato cartaceo o su un altro mezzo durevole se il
consumatore ha espressamente acconsentito;
b) la conferma del contratto fornita conformemente al comma 2 del presente
articolo contiene tutte le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1.
Art. 51.
Requisiti formali per i contratti a distanza
1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a
disposizione del consumatore le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, in
modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un
linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni
sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.
2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici
impone al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista gli comunica in
modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, lettere
a), e), q) ed r), direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine. Il
professionista garantisce che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore
riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare. Se l’inoltro
dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o
la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole
“ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente
inequivocabile indicante che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare il
professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il
consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine.
3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più
tardi all’inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative
alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.
4. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza
che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il
professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione
del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le
caratteristiche principali dei beni o servizi, l’identità del professionista, il prezzo
totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a
tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, conformemente
all’articolo 49, comma 1, lettere a), b), e), h) e q). Le altre informazioni di cui
all’articolo 49, comma 1, sono fornite dal professionista in un modo
appropriato conformemente al comma 1 del presente articolo.
5. Fatto salvo il comma 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di
concludere un contratto a distanza, all’inizio della conversazione con il
consumatore egli deve rivelare la sua identità e, ove applicabile, l’identità della
persona per conto della quale effettua la telefonata, nonché lo scopo
commerciale della chiamata e l’informativa di cui all’articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il
professionista deve confermare l’offerta al consumatore, il quale è vincolato
solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi
il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi
dell’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore
acconsente, anche su un supporto durevole.
7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso
su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del
contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure
prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:
a) tutte le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, a meno che il
professionista non abbia già fornito l’informazione al consumatore su un mezzo
durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e
b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell’accettazione del
consumatore conformemente all’articolo 59, lettera o).
8. Se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero la fornitura di
acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume
limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il
periodo di recesso previsto all’articolo 52, comma 2, il professionista esige che
il consumatore ne faccia richiesta esplicita.
9. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla
conclusione di contratti elettronici e all’inoltro di ordini per via elettronica
conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni.
Art. 52.
Diritto di recesso
1. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 59, il consumatore dispone di un
periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o
negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e
senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 56, comma 2, e
all’articolo 57.
2. Fatto salvo l’articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma 1 termina
dopo quattordici giorni a partire:
a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;
b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo,
diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico
dei beni o:
1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e
consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso
dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico
dell’ultimo bene;
2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno
in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo lotto o pezzo;
3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un
determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo,
diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico
del primo bene;
c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non
sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di
teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale,
dal giorno della conclusione del contratto.
3. Le parti del contratto possono adempiere ai loro obblighi contrattuali
durante il periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di contratti negoziati fuori dei
locali commerciali, il professionista non può accettare, a titolo di corrispettivo,
effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla
conclusione del contratto per i contratti di servizi o dall’acquisizione del
possesso fisico dei beni per i contratti di vendita e non può presentarli allo
sconto prima di tale termine.
Art. 53.
Non adempimento dell’obbligo d’informazione sul diritto di recesso
1. Se in violazione dell’articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non
fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di
recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come
determinato a norma dell’articolo 52, comma 2.
2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma
1 entro dodici mesi dalla data di cui all’articolo 52, comma 2, il periodo di
recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le
informazioni.
Art. 54.
Esercizio del diritto di recesso
1. Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il
professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto.
A tal fine il consumatore può:
a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B; oppure
b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di
recedere dal contratto.
2. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di
recesso di cui all’articolo 52, comma 2, e all’articolo 53 se la comunicazione
relativa all’esercizio del diritto di recesso è inviata dal consumatore prima della
scadenza del periodo di recesso.
3. Il professionista, oltre alle possibilità di cui al comma 1, può offrire al
consumatore l’opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di
recesso tipo riportato all’allegato I, parte B, o una qualsiasi altra dichiarazione
esplicita sul sito web del professionista. In tali casi il professionista comunica
senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento, su un supporto
durevole, del recesso esercitato.
4. L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di recesso conformemente
al presente articolo incombe sul consumatore.
Art. 55.
Effetti del recesso
1. L’esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:
a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali;
oppure
b) di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali
nei casi in cui un’offerta sia stata fatta dal consumatore.
Art. 56.
Obblighi del professionista nel caso di recesso
1. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore,
eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e
comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione
del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 54. Il
professionista esegue il rimborso di cui al primo periodo utilizzando lo stesso
mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo
che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione
che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso.
Nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti
cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all’incasso, deve
procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda
limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in
conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso.
2. Fatto salvo il comma 1, il professionista non è tenuto a rimborsare i costi
supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di
consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista.
3. Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con
riguardo ai contratti di vendita, il professionista può trattenere il rimborso
finché non abbia ricevuto i beni oppure finché il consumatore non abbia
dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per
prima.
Art. 57.
Obblighi del consumatore nel caso di recesso
1. A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il
consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo
autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in ogni
caso entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la
sua decisione di recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 54. Il termine è
rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo
di quattordici giorni. Il consumatore sostiene solo il costo diretto della
restituzione dei beni, purché il professionista non abbia concordato di
sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico
del consumatore. Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in
cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della
conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i
beni, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo
posta.
2. Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei
beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per
stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il
consumatore non è in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei
beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto
di recesso a norma dell’articolo 49, comma 1, lettera h).
3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato
una richiesta in conformità dell’articolo 50, comma 3, o dell’articolo 51, comma
8, il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto è
stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il
professionista dell’esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni
previste dal contratto. L’importo proporzionale che il consumatore deve pagare
al professionista è calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel
contratto. Se detto prezzo totale è eccessivo, l’importo proporzionale è
calcolato sulla base del valore di mercato di quanto è stato fornito.
4. Il consumatore non sostiene alcun costo per:
a) la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non
sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di
teleriscaldamento, in tutto o in parte, durante il periodo di recesso quando:
1) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformità all’articolo
49, comma 1, lettere h) ed l); oppure
2) il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse
durante il periodo di recesso in conformità all’articolo 50, comma 3, e
dell’articolo 51, comma 8; oppure
b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non è fornito su
un supporto materiale quando:
1) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l’inizio
della prestazione prima della fine del periodo di quattordici giorni di cui
all’articolo 52;
2) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso quando ha
espresso il suo consenso; oppure
3) il professionista ha omesso di fornire la conferma conformemente all’articolo
50, comma 2, o all’articolo 51, comma 7.
5. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 56, comma 2, e nel presente
articolo, l’esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità per
il consumatore.
Art. 58.
Effetti dell’esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e
successive modificazioni, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il
consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o
concluso fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 52 a 57,
eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il
consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 56, comma 2, e
dall’articolo 57.
Art. 59.
Eccezioni al diritto di recesso
1. Il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a 58 per i contratti a distanza e i
contratti negoziati fuori dei locali commerciali è escluso relativamente a:
a) i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l’esecuzione
è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con l’accettazione della
perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da
parte del professionista;
b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato
finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono
verificarsi durante il periodo di recesso;
c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi
igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la
consegna;
f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura,
inscindibilmente mescolati con altri beni;
g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al
momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa
avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni
sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;
h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da
parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori urgenti di riparazione
o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi
oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi
di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto
di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;
i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici
sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;
l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di
abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;
m) i contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica;
n) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di
noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del
tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione
specifici;
o) la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se
l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con la sua
accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso
Sezione III
ALTRI DIRITTI DEL CONSUMATORE
Art. 60.
Ambito di applicazione
1. Gli articoli 61 e 63 si applicano ai contratti di vendita. Detti articoli non si
applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non
sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di
teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
2. Gli articoli 62, 64 e 65 si applicano ai contratti di vendita, ai contratti di
servizio e ai contratti di fornitura di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o
contenuto digitale.
Art. 61.
Consegna
1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista
è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al
più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.
2. L’obbligazione di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della
disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore.
3. Se il professionista non adempie all’obbligo di consegna dei beni entro il
termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo
invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato
alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i
beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il
contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
4. Il consumatore non è gravato dall’onere di concedere al professionista il
termine supplementare di cui al comma 3 se:
a) il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero;
b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve
considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno
accompagnato la conclusione del contratto, ovvero;
c) se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del
contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale.
5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il
termine pattuito con il professionista ovvero entro il termine di cui al comma 1,
il consumatore è legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il
diritto al risarcimento dei danni.
6. Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a norma dei commi
3 e 5, il professionista è tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le
somme versate in esecuzione del contratto.
7. È fatta salva la possibilità per il consumatore di far valere i diritti di cui al
Capo XIV del Titolo II del Libro IV del codice civile.
Art. 62.
Tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di
determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti, ovvero
nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal
professionista.
2. L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i
pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito
ovvero in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del
professionista o di un terzo. L’istituto di emissione della carta di pagamento ha
diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.
Art. 63.
Passaggio del rischio
1. Nei contratti che pongono a carico del professionista l’obbligo di provvedere
alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni,
per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto
nel momento in cui quest’ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal
vettore, entra materialmente in possesso dei beni.
2. Tuttavia, il rischio si trasferisce al consumatore già nel momento della
consegna del bene al vettore qualora quest’ultimo sia stato scelto dal
consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista, fatti salvi i
diritti del consumatore nei confronti del vettore.
Art. 64.
Comunicazione telefonica
1. Qualora il professionista utilizza una linea telefonica allo scopo di essere
contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il
consumatore non è tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il
professionista, fermo restando il diritto dei fornitori dei servizi di
comunicazione elettronica di applicare una tariffa per dette telefonate.
Art. 65.
Pagamenti supplementari
1. Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta, il
professionista chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi
pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per l’obbligo
contrattuale principale del professionista. Se il professionista non ottiene il
consenso espresso del consumatore ma l’ha dedotto utilizzando opzioni
prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento
supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.
Sezione IV
Disposizioni generali
Art. 66.
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a
IV del presente Capo da parte degli operatori, trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144 del presente
Codice.
2. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d’ufficio o su istanza di
ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni
delle norme di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo, ne inibisce la
continuazione e ne elimina gli effetti.
3. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l’articolo
27, commi da 2 a 15, del presente Codice.
4. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le funzioni di
autorità competente ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n.
2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nelle
materie di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo.
5. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario. È altresì fatta
salva la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle
controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie di cui alle Sezioni
da I a IV del presente Capo, presso gli organi costituiti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’articolo 2, comma
4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Art. 66-bis
Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti all’applicazione delle Sezioni da I a IV del
presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di
residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 66-ter.
Carattere imperativo
1. Se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato membro dell’Unione
europea, i consumatori residenti in Italia non possono rinunciare ai diritti
conferiti loro dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo.
2. Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o
indirettamente, i diritti derivanti dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del
presente Capo, non vincolano il consumatore.
Art. 66-quater.
Informazione e ricorso extragiudiziale
1. Le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti negoziati fuori dai locali
commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi i moduli, i formulari, le note
d’ordine, la pubblicità o le comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un
riferimento al presente Capo.
2. L’operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di
cui all’articolo 27-bis.
3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall’esatta applicazione dei
contratti disciplinati dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente capo
è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28. È fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di
negoziazione volontaria e paritetica previste dall’articolo 2, comma 2, dello
stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Art. 66-quinquies.
Fornitura non richiesta
1. Il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione
corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità,
teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi,
vietate dall’articolo 20, comma 5, e dall’articolo 26, comma 1, lettera f), del
presente Codice. In tali casi, l’assenza di una risposta da parte del
consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso.
2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della
conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una
fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o
superiori.
Art. 67
Tutela in base ad altre disposizioni
1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non escludono né
limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme
dell’ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformità a
norme comunitarie.
2. Per quanto non previsto dalle Sezioni da I a IV del presente Capo, si
applicano le disposizioni del codice civile in tema di validità, formazione o
efficacia dei contratti.
3. Ai contratti di cui alla sezione III del presente Capo si applicano altresì le
disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, e successive modificazioni, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n 59.”.
Art. 68.
Rinvio
1. Alle offerte di servizi della societa’ dell’informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa’ dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.
Titolo IV
Disposizioni relative a singoli contratti
Capo I
Contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili
Art. 69.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) contratto: uno o piu’ contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento di uno o piu’ beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell’anno non inferiore ad una settimana;
b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto;
c) venditore: la persona fisica o giuridica che, nell’ambito della sua attivita’ professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore e’ equiparato ai fini dell’applicazione del codice colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto;
d) bene immobile: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione o per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.
Art. 70.
Documento informativo
1. Il venditore e’ tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono indicati con precisione i seguenti elementi:
a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui e’ situato l’immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;
b) l’identita’ ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualita’ giuridica, l’identita’ ed il domicilio del proprietario;
c) se l’immobile e’ determinato:
1) la descrizione dell’immobile e la sua ubicazione;
2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo edilizio e delle leggi regionali che regolano l’uso dell’immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all’estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformita’ alle prescrizioni vigenti in materia;
d) se l’immobile non e’ ancora determinato:
1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l’uso dell’immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all’estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformita’ alle prescrizioni vigenti in materia, nonche’ lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell’immobile e la data entro la quale e’ prevedibile il completamento degli stessi;
2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricita’, acqua e telefono;
3) in caso di mancato completamento dell’immobile, le garanzie relative al rimborso dei pagamenti gia’ effettuati e le modalita’ di applicazione di queste garanzie;
e) i servizi comuni ai quali l’acquirente ha o avra’ accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;
f) le strutture comuni alle quali l’acquirente ha o avra’ accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione;
g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell’immobile, nonche’ in materia di amministrazione e gestione dello stesso;
h) il prezzo globale, comprensivo di IVA, che l’acquirente versera’ quale corrispettivo; la stima dell’importo delle spese, a carico dell’acquirente, per l’utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo dell’importo degli oneri connessi all’occupazione dell’immobile da parte dell’acquirente, delle tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione, nonche’ le eventuali spese di trascrizione del contratto;
i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l’indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalita’ della comunicazione e l’importo complessivo delle spese, specificando quelle che l’acquirente in caso di recesso e’ tenuto a rimborsare;
informazioni circa le modalita’ per risolvere il contratto di concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso;
l) le modalita’ per ottenere ulteriori informazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore offre al pubblico un diritto che attribuisce il godimento su uno o piu’ beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo deve essere consegnato per ciascuno dei beni immobili oggetto dell’offerta.
3. Il venditore non puo’ apportare modifiche agli elementi del documento di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua volonta’; in tale caso le modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna del documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il documento stesso.
4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona interessata oppure, a scelta di quest’ultima, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui la persona stessa e’ cittadina, purche’ si tratti di lingue ufficiali dell’Unione europea.
5. Restano salve le disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 71.
Requisiti del contratto
1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullita’; esso e’ redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l’acquirente oppure, a scelta di quest’ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli e’ cittadino, purche’ si tratti di lingue ufficiali dell’Unione europea.
2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui all’articolo 70, comma 1, lettere da a) a i), i seguenti ulteriori elementi:
a) l’identita’ ed il domicilio dell’acquirente;
b) la durata del contratto ed il termine a partire dal quale il consumatore puo’ esercitare il suo diritto di godimento;
c) una clausola in cui si afferma che l’acquisto non comporta per l’acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto;
d) la possibilita’ o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, nonche’ i costi eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel contratto;
e) la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto.
3. Il venditore deve fornire all’acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro in cui e’ situato il bene immobile, purche’ si tratti di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea.
Art. 72.
Obblighi specifici del venditore
1. Il venditore utilizza il termine multiproprieta’ nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicita’ commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto e’ un diritto reale.
2. La pubblicita’ commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento al diritto di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.
Art. 73.
Diritto di recesso
1. Entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto l’acquirente puo’ recedere dallo stesso senza specificarne il motivo.
In tale caso l’acquirente non e’ tenuto a pagare alcuna penalita’ e deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto e di cui e’ fatta menzione nello stesso, purche’ si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.
2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all’articolo 70, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 1), h) e i), ed all’articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data di cui all’articolo 71, comma 2, lettera e), l’acquirente puo’ recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso l’acquirente non e’ tenuto ad alcuna penalita’ ne’ ad alcun rimborso.
3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati gli elementi di cui al comma 2, l’acquirente puo’ esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dalla data di ricezione della comunicazione degli elementi stessi.
4. Se l’acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al comma 2, ed il venditore non effettua la comunicazione di cui al comma 3, l’acquirente puo’ esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del contratto.
5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta dall’acquirente e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto. Essa puo’ essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fax, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.
Art. 74.
Divieto di acconti
1. E’ fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall’acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 73.
Art. 75.
Rinvio alla generale disciplina dei contratti con particolari modalita’ di conclusione
1. Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati dal presente capo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 64 a 67.
2. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, ove ne ricorrano i relativi presupposti, le piu’ favorevoli disposizioni dettate dal capo I del titolo III della parte III.
Art. 76.
Obbligo di fideiussione
1. Il venditore non avente la forma giuridica di societa’ di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.164.569 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato e’ obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. Il venditore e’ in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l’immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell’ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullita’.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all’acquirente la preventiva esclusione del venditore.
Art. 77.
Risoluzione del contratto di concessione di credito
1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall’acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l’acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 73.
Art. 78.
Nullita’ di clausole contrattuali o patti aggiunti
1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia dell’acquirente ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilita’ previste a carico del venditore.
Art. 79.
Competenza territoriale inderogabile
1. Per le controversie derivanti dall’applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile e’ del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell’acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 80.
Diritti dell’acquirente nel caso di applicazione di legge straniera
1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all’acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo, allorquando l’immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.
Art. 81.
Sanzioni
In vigore dal 13 giugno 2014
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, comma 1, lettere a), b), c), numero 1), d), numeri 2) e 3), e), f), g), h) e i), 71, comma 3, 72, 74 e 78, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ da quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell’accertamento dell’infrazione e dell’applicazione della sanzione, si
applica l’articolo 66.
Capo II
Servizi turistici
Art. 82. (1)
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all’articolo 84, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal venditore, di cui all’articolo 83.
2. Il presente capo si applica altresi’ ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.
(1) Articolo così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.
Art. 83.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all’articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 84 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purche’ soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
2. L’organizzatore puo’ vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.
Art. 84. (1)
Pacchetti turistici
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.
(1) Articolo così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.
Art. 85.
Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici e’ redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall’organizzatore o venditore.
Art. 86.
Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalita’ della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto della prenotazione, nonche’ il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo e’ versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all’articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
f) presupposti e modalita’ di intervento del fondo di garanzia di cui all’articolo 100;
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneita’ all’accoglienza di persone disabili, nonche’ le principali caratteristiche, la conformita’ alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
m) accordi specifici sulle modalita’ del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’articolo 91.
Art. 87.
Informazione del consumatore
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonche’ gli obblighi sanitari e le relative formalita’ per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, localita’ di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalita’ e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficolta’;
c) recapito telefonico dell’organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficolta’ in assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;
e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto e’ stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
4. E’ fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalita’ del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.
Art. 88.
Opuscolo informativo
1. L’opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l’ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l’itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonche’ gli obblighi sanitari e le relative formalita’ da assolvere per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l’importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
g) l’indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l’effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell’annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalita’, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.
2. Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilita’, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.
Art. 89.
Cessione del contratto
1. Il consumatore puo’ sostituire a se’ un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilita’ di usufruire del pacchetto turistico e le generalita’ del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.
Art. 90.
Revisione del prezzo
1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti e’ ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalita’ di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non puo’ in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente puo’ recedere dal contratto, previo rimborso delle somme gia’ versate alla controparte.
4. Il prezzo non puo’ in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.
Art. 91.
Modifiche delle condizioni contrattuali
1. Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessita’ di modificare in modo significativo uno o piu’ elementi del contratto, ne da’ immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 90.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore puo’ recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo 92.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non puo’ essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
5. Se non e’ possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Art. 92.
Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio
1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualita’ equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli e’ rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro gia’ corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.
Art. 93.
Mancato o inesatto adempimento
1. Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilita’, se non provano che il mancato o inesatto adempimento e’ stato determinato da impossibilita’ della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
2. L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi e’ comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
Art. 94. (1)
Responsabilita’ per danni alla persona
1. Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e’ risarcibile nei limiti stabiliti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilita’ dell’organizzatore e del venditore, cosi’ come recepite nell’ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive nell’ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell’Unione europea ovvero la stessa Unione europea.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile.
3. E’ nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.
(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.
Art. 95.
Responsabilita’ per danni diversi da quelli alla persona
1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l’applicazione degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non puo’ essere, a pena di nullita’, comunque inferiore a quanto previsto dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084.
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno e’ ammesso nei limiti previsti dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile.
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.
Art. 96.
Esonero di responsabilita’
1. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilita’ di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto e’ imputabile al consumatore o e’ dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L’organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.
Art. 97.
Diritto di surrogazione
1. L’organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga.
Art. 98.
Reclamo
1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinche’ l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore puo’ altresi’ sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.
Art. 99.
Assicurazione
1. L’organizzatore e il venditore devono essere coperti dall’assicurazione per la responsabilita’ civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.
2. E’ fatta salva la facolta’ di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.
Art. 100. (1)
Fondo di garanzia
1. E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonche’ per fornire una immediata disponibilita’ economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
2. Il fondo e’ alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all’art. 99, che e’ versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalita’ di cui al comma 1, nei limiti dell’importo corrispondente alla quota cosi’ come determinata ai sensi del comma 2.
4. Il fondo potra’ avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
5. Le modalita’ di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 23 luglio 1999, n. 349.
(1) Articolo così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.
Titolo V
Erogazione di servizi pubblici
Capo I
Servizi pubblici
Art. 101.
Norma di rinvio
1. Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti della normativa vigente in materia.
2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualita’ predeterminati e adeguatamente resi pubblici.
3. Agli utenti e’ garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualita’ previsti dalle leggi.
4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l’obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi.